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Semplificazioni, obbligatoria la sostituzione del funzionario inerte negli appalti Pnrr

Si tratta dell’estensione della fattispecie prevista a livello di procedimento amministrativo

Il nuovo decreto Semplificazioni prevede, tra le tante, una rilevantissima novità ovvero l’applicazione anche agli appalti del recovery delle norme sul funzionario sostituto ovvero, la sostituzione del Rup inerte/inadempiente da parte di un funzionario appositamente nominato dall’amministrazione come previsto nella legge 241/1990. Si tratta di novità di rilievo prevista per garantire, in particolare, la celerità della stipula del contratto e la consegna dei lavori.

La norma
La norma in questione è contenuta nell’articolo 51 dello schema del Dl (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC). In particolare, l’applicazione della fattispecie dell’intervento sostitutivo si prevede al fine di conseguire gli obiettivi comunitari di “ripresa” economica, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 e Regolamento (UE) 2021/241 «nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari» (Legge 59/2021) e «dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea», in presenza di una serie di ritardi/inadempimenti.
Le situazioni che determinano la «sostituzione» del Rup/dirigente/responsabile del servizio «inerte/inadempiente» sono determinate dal decorso dei termini (la norma dice «inutilmente») «per la stipulazione del contratto», per «la consegna dei lavori» e nel caso di mancata costituzione del «collegio consultivo tecnico», per il compimento degli «atti e le attività di cui all’articolo 5» della legge 120/2020, che dispone in tema di «Sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica», nonché in caso di mancato rispetto degli «altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC».
In questo caso, come si anticipava, il funzionario sostituto (o la relativa unità organizzativa individuata dalla stazione appaltante, modifica prevista nella stessa bozza con l’articolo 41), «in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea».

L’estensione dell’intervento sostitutivo
Si tratta quindi, nella previsione, dell’estensione della fattispecie prevista a livello di procedimento amministrativo per il caso, semplificando, del ritardo/inerzia nell’adozione del provvedimento. Fattispecie, e quindi la sostituzione del responsabile del procedimento inerte, che avviene, secondo la legge 241/1990, su richiesta dell’instante interessato.
Nella bozza, pertanto, non solo si estende, e si rafforza, l’ipotesi prevedendone l’applicazione anche a questo tipo di appalti (non è chiaro se solo per i lavori), finora non praticabile, ma si prevede la sostituzione del soggetto inerte non solo su richiesta dell’interessato ma anche un automatismo a carico del funzionario sostituto che, acclarando l’inerzia, dovrebbe procedere direttamente per gli adempimenti sospesi.
L’ipotesi prevista, fermo restando l’ambito oggettivo limitato ad appalti specifici finanziati anche in parte con fondi comunitari o interni per la ripresa economica, appare estremamente ampia riguardando, non solamente adempimenti afferenti la fase civilistica ovvero la stipula, l’esecuzione del contratto ma anche in caso di violazione degli «altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC».
Si tratterebbe di capire se tra questi momenti procedimentali possano essere compresi anche quelli afferenti la fase pubblicistica e quindi il momento procedurale che prende avvio dall’indizione della competizione fino alla sua aggiudicazione e verifica requisiti dell’aggiudicatario.
Sembra logico pensare che, una volta introdotto l’intervento sostitutivo negli appalti, lo stesso possa essere richiesto/preteso dai diretti interessati (o dalla stessa amministrazione appaltante) in relazione ad ogni fase procedurale.

 

 

FONTI :  Stefano Usai  “Edilizia e Territorio”












 














 

 

 

 











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