Il Mit spiega come calcolare i corrispettivi per gli incarichi di progettazione sotto 140mila euro
L’ufficio di supporto del Mit spiega – con il parere n. 3425/2025 –, le modalità di applicazione delle nuove disposizioni contenute nell’articolo 41 (in particolare i commi 15-bis e segg.) introdotte dal decreto legislativo 209/2024, come si legge nella relazione tecnica che accompagna, per consentire il rispetto «dei principi dell’equo compenso» assicurando altresì «il rispetto e la promozione del principio di concorrenzialità».
Il quesito
Nel dettaglio il quesito riguarda la corretta determinazione del corrispettivo dei servizi di architettura/ingegneria nel caso di affidamento diretto (e quindi per importi inferiori ai 140 mila euro).
In particolare, all’ufficio di supporto si richiede se, nel caso di affidamento diretto, sia corretto l’operato del responsabile unico del progetto che, dopo aver calcolato il corrispettivo secondo le nuove indicazioni dell’allegato I.13 (che contiene la «Determinazione dei parametri per la progettazione»), proceda con la «riduzione alla fonte nella misura del 20% ai fini dell’aggiudicazione al professionista scelto».
In considerazione del fatto, prosegue la domanda, di quanto prevede il comma 15-quater dell’articolo in cui si puntualizza che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura che possono essere affidati direttamente «i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento».
La risposta
L’ufficio conferma il procedimento prospettato dall’instante dopo aver premesso che con le nuove disposizioni sono state definite «le modalità di applicazione del principio di equo compenso ai servizi di architettura e di ingegneria in caso di affidamento diretto a norma dell’art. 50, comma 1, lett. b), del Codice», precisando che i due momenti del procedimento, che riguardano il RUP, ovvero il previo calcolo del corrispettivo ai sensi dell’allegato I.13 e la successiva possibilità di riduzione « in percentuale non superiore al 20 per cento».
Il procedimento specifico, spiega il Mit, deve essere contestualizzato visto il riferimento all’affidamento diretto che non, integrando una gara, risulta «caratterizzato dalla discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dell’operatore economico, nonché dall’assenza di un confronto competitivo e dall’applicazione di criteri di aggiudicazione».
L’aggiudicazione con gara
Nel caso di aggiudicazione dei servizi in commento, di importo pari o superiore ai 140 mila euro, l’articolo 108 impone il criterio dell’offerta economica ed in tema di contemperamento tra concorrenza ed equo compenso, dispone il nuovo comma 15-bis dell’art. 41 (anch’esso come detto innestato dal correttivo).
Come si chiarisce nella relazione tecnica, il nuovo comma risulta finalizzato a chiarire «che le disposizioni del codice (…) recano una disciplina speciale rispetto a quanto previsto dalla legge 49/2023, relativa alla disciplina generale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali».
In particolare, il comma in parola – fermo restando il rispetto del «decreto parametri» recepito nell’allegato I.13 con cui si determina l’importo a base di gara (comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili) -, l’aggiudicazione con il multi criterio «sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
• in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, consentendosi così di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso;
• il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere invece assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, il RUP però deve stabilire «un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento».
Articolazione, quindi, che consente di applicare «anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando al contempo il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
