Recepite le indicazioni della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 , n. 135, in attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: le modifiche in Gazzetta Ufficiale
Il decreto, composto da 22 articoli e dagli allegati A, B e C, apporta diverse modifiche al d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) recependo le indicazioni su definizioni, informazioni ai lavoratori e obblighi dei datori di lavoro relativamente ad agenti di rischio, dannosi per la riproduzione e per le lavoratrici in gravidanza e/o in allattamento.
Nel dettaglio, nel decreto si rilevano:
- l’inserimento nelle definizioni degli agenti di rischio, la tossicità per la riproduzione, per lavoratrici in gravidanza e/o in allattamento;
- le definizioni, all’art. 234, comma 1, di:
– sostanza tossica per la riproduzione;
– sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, ovvero per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
– sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale.
Vengono anche aggiunte le definizioni di valore limite biologico e di sorveglianza sanitaria.
Datori di lavoro: obblighi informativi e formativi
Gli articoli successivi (10 e 11, nello specifico), forniscono indicazioni ai datori di lavoro sul contenimento del rischio in caso di utilizzo o produzione di sostanze tossiche per la riproduzione, e sulla redazione del documento di valutazione del rischio.
All’art. 13 viene modificato anche l’art. 239 sull’informazione e sulla formazione relative ai fattori di rischio, con l’aggiunzione dell’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII -bis. Si precisa inoltre che tali attività devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.
Infine, il datore deve far sì che gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.
Documentazione sanitaria e registrazione tumori: passaggio competenze a INAIL
Cambiano anche le norme relative alle cessazioni del rapporto di lavoro e agli adempimenti a carico dell’ISPEL, che adesso passeranno a INAIL.
Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.;
Stessa cosa per l’art. 18, che modifica l’art 244 del TUSL sulla registrazione dei tumori: l’attività passa da ISPESL a INAIL, con registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità.
All’art. 19 si abroga il comma 1 dell’art. 245, sul compito della Commissione consultiva tossicologica nazionale di individuazione periodica delle sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del d.Lgs. n. 52/1997, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti, e di consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
Le modifiche agli Allegati del d.Lgs. n. 81/2008
Con l’art. 20 si modifica la rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che da “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” diventa “Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione”.
Infine, l’art. 21 specifica che vengono modificati gli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII:
- l’allegato 3B viene integrato con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione;
- l’allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall’allegato XXXVIII di cui all’allegato A del Decreto;
- l’allegato XXXIX è abrogato;
- l’allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall’allegato XLIII di cui all’allegato B del Decreto;
- dopo l’allegato XLIII, è inserito l’allegato XLIII -bis di cui all’allegato C del Decreto.
Il decreto entrerà in vigore l’11 ottobre 2024.
FONTI “LavoriPubblici.it”