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Soccorso procedimentale: legittimo se non altera la sostanza dell’offerta

Il Consiglio di Stato conferma la distinzione tra soccorso istruttorio e procedimentale: ammessi i chiarimenti che chiariscono, non quelli che modificano

 

Una stazione appaltante può chiedere chiarimenti sull’offerta economica senza violare il principio di immodificabilità? Come si applica in questo caso, se possibile, il soccorso istruttorio?

La risposta arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza del 30 ottobre 2025, n. 8436, che affronta una questione spesso dibattuta in materia di procedure di gara: l’equilibrio tra richiesta di chiarimenti e l’illegittima modifica postuma dell’offerta economica.

 

Soccorso istruttorio: quando è applicabile all’offerta?
La controversia nasce da una procedura negoziata indetta per un appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un edificio.

L’impresa aggiudicataria aveva presentato un’offerta con ribasso unico del 33,89% sull’importo soggetto a ribasso, ma nel modulo cartaceo aveva indicato “zero” accanto alla voce relativa alla progettazione esecutiva.

L’amministrazione, ritenendo che si trattasse di un mero errore materiale, ha chiesto chiarimenti all’OE, che ha confermato la volontà di applicare lo stesso ribasso anche alla progettazione. Da qui l’aggiudicazione dell’appalto.

Ne è scaturito il ricorso della seconda classificata, che ha impugnato l’esito sostenendo che si trattasse di una modifica sostanziale dell’offerta, vietata dal principio di immodificabilità.

Già in primo grado il TAR aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’offerta fosse chiara e univoca sin dall’origine, e che l’intervento dell’amministrazione si fosse limitato a una precisazione coerente con i principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del Codice dei contratti.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

 

Quadro normativo di riferimento
Nella questione, spiega Palazzo Spada, rileva l’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilendo che: “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

Con questa disposizione, il legislatore ha positivizzato il c.d. soccorso procedimentale, già ammesso in via interpretativa sotto il vecchio Codice (d.lgs. 50/2016).

Tale forma di collaborazione procedimentale si distingue dal soccorso istruttorio, che riguarda la documentazione amministrativa e non le offerte.

Il soccorso procedimentale consente la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo, purché:

  • la rettifica sia desumibile con certezza dall’offerta originaria;
  • non vengano introdotti elementi nuovi o estranei alla proposta economica o tecnica iniziale;
  • si possa ricostruire la reale volontà negoziale dell’offerente senza alterare la concorrenza.

 

La decisione del Consiglio di Stato
Da qui la scelta del Collegio di confermare integralmente la decisione del TAR: secondo i giudici d’appello, la stazione appaltante non avrebbe consentito alcuna modifica dell’offerta, ma ha soltanto chiesto una precisazione su un dato già presente e chiaramente ricavabile dai documenti di gara.

Il ribasso percentuale unico del 33,89% era infatti indicato sia sulla piattaforma telematica Sintel, sia nel modulo cartaceo. La dicitura “zero” accanto alla voce progettazione non esprimeva la volontà di offrire gratuitamente la prestazione, ma una semplice imprecisione di compilazione.

La richiesta di chiarimenti è servita a specificare meglio un dato già desumibile dall’offerta complessiva, senza alterarne la sostanza: “Il soccorso procedimentale è ammesso per superare le ambiguità formali, purché si giunga a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto”.

In sostanza, la stazione appaltante si è limitata a ricostruire la reale volontà dell’offerente, in coerenza con i principi di risultato e di fiducia, valorizzando la sostanza dell’offerta rispetto a meri formalismi.

 

Conclusioni
L’appello è stato pertanto rigettato, con conferma della piena legittimità del subprocedimento di verifica dell’anomalia e del successivo provvedimento di aggiudicazione.

La sentenza valorizza il principio di collaborazione procedimentale introdotto dal nuovo Codice, offrendo una chiave interpretativa chiara sull’applicazione dell’art. 101, comma 3, del nuovo Codice secondo cui:

  • il soccorso procedimentale si può applicare all’offerta, se non si apportano modifiche sostanziali;
  • la stazione appaltante può richiedere chiarimenti se il significato dell’offerta è desumibile dal contesto documentale complessivo;
  • non è ammessa alcuna integrazione postuma che comporti modifiche economiche o tecniche non già presenti;
  • la finalità è garantire il corretto equilibrio tra certezza dell’offerta e tutela della concorrenza, in un’ottica di efficienza procedimentale e valorizzazione del risultato.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News