Lo ricorda il Mit in risposta al quesito di una stazione appaltante
Con il parere n. 3501/2025 (e il più recente parere n. 3741/2025), l’ufficio di supporto si sofferma sull’emissione e controllo del certificato di regolare esecuzione. Il certificato in argomento attesta – semplificando –, la corretta esecuzione del contratto il cui contenuto, minimo, è indicato, rispettivamente, per i lavori nell’articolo 28 dell’allegato II.14 e, per servizi/forniture, nell’articolo 38 del medesimo allegato. Certificato che, nei lavori di importo inferiore al milione di euro può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, mentre può essere sostituito, nei servizi/forniture sotto soglia, dal certificato di verifica di conformità (a contenuto semplificato).
L’allegato II.14 («Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità») è uno degli allegati di maggior rilievo in tema, appunto, di controllo delle prestazioni e sostituisce (riprendendone in gran parte il contenuto) il pregresso Dm 49/2018 (ovvero il regolamento rubricato «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»).
Il quesito
Con il quesito si pone la questione (anche) dei rapporti tra figure, coordinate dal Rup, e relativi ruoli/competenze.
In primo luogo si pone la questione se, qualora venisse nominato il responsabile di fase «tecnico» per la programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto (come previsto nell’articolo 15, comma 4 dell’attuale codice) e, finanche il direttore dell’esecuzione, il primo possa direttamente adottare il certificato di regolare esecuzione da trasmettere al Rup per la conferma.
In difetto, qualora il responsabile di fase citato coincida con il direttore dell’esecuzione il certificato di regolare esecuzione debba, in ogni caso, «essere confermato obbligatoriamente dal solo Rup».
Il riscontro
L’ufficio di supporto conferma quanto emerge sia dall’articolo 28 (per i lavori) sia nell’articolo 29 (per beni/servizi) che, in ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve essere confermato dal responsabile unico del progetto. Il Rup, infatti, pur in presenza di collaboratori qualificati ovvero dei responsabili di fase ed in ogni caso in presenza del direttore lavori/dell’esecuzione, «mantiene la responsabilità unitaria del procedimento anche in caso di delega operativa a un Rp» (responsabile del procedimento).
Con un parere più recente, n. 3741/2025, si pone la questione dell’incompatibilità del Rup anche progettista – nel caso di lavori di importo pari o superiore al milione di euro e fino al sottosoglia -, ad approvare il certificato di regolare esecuzione.
L’ufficio di supporto in primo luogo spiega che il certificato sostituisce il certificato di collaudo tecnico-amministrativo (come si legge nell’articolo 28 dell’allegato II.14 del codice) se esplicitamente chiarito dalla stazione appaltante.
Tale facoltà però risulta limitata ai «lavori di importo pari o inferiore a euro 1.000.000, senza che vi siano limitazioni o incompatibilità con il ruolo di Rup/progettista/direttore dei lavori».
Per lavori di importo pari alla soglia predetta e fino alla soglia comunitaria (art. 14) qualora il Rup svolgesse «anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori, non vi potrà essere certificato di regolare esecuzione» visto che l’art. 28 , c. 1 punto n. 5 dell’Allegato II.14 «esclude la facoltà di scelta della stazione appaltante tra certificato di regolare esecuzione e certificato di collaudo, dovendo quindi procedersi, in tal caso, sempre e comunque a certificato di collaudo».
Incarico per il collaudo tecnico-amministrativo che deve essere affidato in base a quanto previsto al comma 4 dell’art. 116 del codice che impone una previa verifica dei requisiti sul personale in organico prima di operare la scelta con soggetti esterni.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
