Negli affidamenti sottosoglia il termine dilatorio tra aggiudicazione e stipula non si applica. Il Consiglio di Stato chiarisce perché non può essere dichiarata l’inefficacia del contratto né applicate sanzioni alternative
Il termine di stand still non è una regola generale del sistema, ma una garanzia procedimentale a operatività selettiva, che il legislatore ha consapevolmente circoscritto agli affidamenti di maggiore rilevanza economica.
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, questa scelta è tutt’altro che ambigua: per i contratti e le concessioni sottosoglia, il divieto di stipula anticipata non opera, né sul piano procedimentale né su quello processuale.
Eppure, nella prassi applicativa e nella giurisprudenza di primo grado, il principio dello stand still continua talvolta a essere trattato come un vincolo implicito, quasi “naturale”, destinato ad applicarsi automaticamente a ogni aggiudicazione. Un’impostazione che finisce per snaturare l’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, riducendolo a una norma meramente organizzativa, quando invece esso costruisce un vero e proprio micro-sistema acceleratorio finalizzato alla rapida definizione degli affidamenti sottosoglia.
La sentenza del Consiglio di Stato dell’11 novembre 2025, n. 8786 si colloca esattamente su questo crinale e chiarisce un punto che, alla luce del nuovo Codice, non dovrebbe più essere controverso: dove il legislatore ha escluso lo stand still, il giudice non può reintrodurlo per via interpretativa, né per fondare la declaratoria di inefficacia del contratto, né per applicare sanzioni alternative.
Stand still negli affidamenti sottosoglia: interviene il Consiglio di Stato
Il caso riguarda una procedura di gara indetta per l’affidamento in concessione di un servizio di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, articolata in più lotti. All’esito della valutazione delle offerte, uno dei lotti veniva aggiudicato con dichiarazione di successiva stipula del contratto entro trenta giorni dall’aggiudicazione, in conformità a quanto previsto dalla lex specialis e dalla disciplina del nuovo Codice dei contratti.
L’OE classificato al secondo posto impugnava l’aggiudicazione, contestando in particolare le valutazioni effettuate dalla commissione sull’offerta tecnica e sulla sostenibilità del piano economico-finanziario. Nel giudizio di primo grado, il TAR riteneva fondate alcune delle censure proposte, annullando l’aggiudicazione.
A valle di tale annullamento, il giudice di prime cure dichiarava anche l’inefficacia ex tunc del contratto, ritenendo che fosse stato violato il termine di stand still di cui all’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023.
Secondo questa impostazione, la stipula del contratto prima del decorso del termine dilatorio avrebbe integrato uno dei presupposti applicativi dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ne era scaturito l’appello dell’amministrazione concedente, che evidenziava in particolare che:
- l’affidamento aveva ad oggetto una concessione sottosoglia;
- trovava applicazione l’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023;
- i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, erano espressamente esclusi per tale tipologia di contratti;
- la stipula era avvenuta nei termini di legge e prima della notifica del ricorso;
- non era stata in ogni caso proposta alcuna domanda di subentro da parte della ricorrente in primo grado.
Da qui veniva contestata la possibilità stessa di dichiarare l’inefficacia del contratto, nonché l’eventuale applicabilità delle sanzioni alternative previste dal codice del processo amministrativo.
Cos’è lo stand still e qual è la sua funzione nel sistema degli appalti
Il termine di stand still è un termine dilatorio legale che intercorre tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto.
La sua funzione non è quella di rallentare l’azione amministrativa, ma di garantire un’effettiva tutela giurisdizionale agli operatori economici non aggiudicatari, consentendo loro di impugnare l’esito della gara prima che il contratto diventi efficace.
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, lo stand still è disciplinato dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, che prevede, in via generale, il divieto di stipulare il contratto prima del decorso di un termine minimo dall’invio delle comunicazioni di aggiudicazione.
Si tratta, dunque, di uno strumento funzionale alla tutela anticipata del concorrente leso, che evita che la stipula del contratto renda di fatto più difficile o inutile data l’azione giurisdizionale.
Sotto questo profilo, lo stand still si colloca all’incrocio tra diritto sostanziale dei contratti pubblici e processo amministrativo, poiché condiziona direttamente:
- l’accesso ai rimedi processuali;
- la possibilità di ottenere il subentro;
- la stessa stabilità del contratto stipulato.
Questa impostazione discende direttamente dal diritto europeo: la direttiva 2007/66/CE lo ha previsto esclusivamente per gli appalti sopra soglia, lasciando agli Stati membri la possibilità di modulare diversamente la tutela per gli affidamenti di minore rilevanza economica.
Il nuovo Codice dei contratti ha quindi limitato l’operatività dello stand still ai contratti sopra soglia, escludendolo espressamente per tutti gli affidamenti sottosoglia, sia sul piano procedimentale sia su quello processuale.
La norma chiave è l’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, dedicato alla stipula dei contratti sottosoglia. In particolare, il comma 2 stabilisce in modo inequivoco che i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Non si tratta di una deroga occasionale o residuale, ma della costruzione di un vero e proprio regime normativo acceleratorio, finalizzato a ridurre i tempi di definizione delle procedure, garantire la rapida attivazione dell’esecuzione e assicurare continuità ai servizi pubblici di minore impatto economico.
La Relazione al Codice qualifica questa scelta come fortemente innovativa, poiché estende l’esclusione dello stand still a tutti gli affidamenti sottosoglia, superando il modello del previgente d.lgs. n. 50/2016, che limitava la deroga ai soli affidamenti diretti.
Le conseguenze sul piano processuale
L’esclusione dello stand still non produce effetti solo sul momento della stipula, ma incide direttamente anche sui rimedi processuali.
In particolare, non può configurarsi una violazione del termine dilatorio, perché il termine non opera e viene quindi meno uno dei presupposti applicativi dell’art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a., che collega l’inefficacia del contratto proprio alla violazione dello stand still. Allo stesso modo, non possono operare neppure le sanzioni alternative, che presuppongono comunque l’esistenza di una violazione rilevante ex art. 121 c.p.a.
L’analisi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è partito dal presupposto che l’affidamento oggetto di causa aveva ad oggetto una concessione di servizi sottosoglia. Questa qualificazione incide direttamente sul regime della stipula e sugli effetti processuali dell’eventuale annullamento dell’aggiudicazione.
Richiamando l’art. 55, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, che esclude in modo espresso l’applicazione dei termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, per i contratti sottosoglia, Palazzo Spada ha sottolineato come si tratti di un sistema volto a ridurre i tempi di definizione delle procedure e ad assicurare la tempestiva esecuzione dei contratti di minore rilevanza economica.
Ne consegue un principio chiaro: laddove il legislatore esclude lo stand still sul piano procedimentale, esso non può essere reintrodotto sul piano processuale.
Il TAR ha quindi applicato una disposizione fuori dal suo ambito oggettivo di applicazione, travisando il coordinamento tra art. 18 e art. 55 del Codice dei contratti.
Venuto meno il presupposto della violazione del termine dilatorio, risultava automaticamente preclusa anche l’applicazione dell’art. 121, comma 1, lett. c), c.p.a., che consente la declaratoria di inefficacia ex officio solo quando il contratto sia stato stipulato in violazione dello stand still.
Tale norma ha natura eccezionale e tipizzata e non può essere estesa a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dal legislatore.
Inoltre, nel caso di specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di inefficacia ex officio, mancava il presupposto stesso per l’applicazione delle sanzioni alternative, di cui agli artt. 121, comma 5, e 123 c.p.a.
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto, con annullamento della declaratoria di inefficacia del contratto ex tunc per presunta violazione del termine di stand still.
Negli affidamenti sottosoglia, la tutela giurisdizionale non passa attraverso il blocco automatico della stipula, ma attraverso i rimedi ordinari del processo amministrativo, senza compressioni improprie della continuità contrattuale.
Un chiarimento che rafforza la certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso “riflesso” sugli effetti del contratto e restituendo all’art. 55 del Codice il ruolo che il legislatore gli ha effettivamente attribuito.
FONTI “LavoriPubblici.it”
