Cassazione: Pa autorizzata a richiedere a tutte le imprese dell’Ati (non solo alla capogruppo) la restituzione di somme percepite indebitamente. Ribaltate le conclusioni di Tribunale e Corte d’appello
Arriva dalla Corte di Cassazione un principio destinato a incidere in profondità sull’equilibrio dei rapporti nei raggruppamenti temporanei di imprese (Ati). Con l’ordinanza n. 24594/2025, depositata il 5 settembre, la prima sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che, in presenza di un raggruppamento orizzontale, la stazione appaltante può agire direttamente nei confronti della mandante per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dall’Ati, essendo tutte le imprese del raggruppamento solidalmente responsabili.
La vicenda trae origine da un progetto finanziato dalla Regione Lazio nel 2009 per le Pmi innovative, a cui partecipava un’Ati composta da due imprese. Dopo l’erogazione di oltre 380mila euro, la Regione revocava il contributo per la condizione di «impresa in difficoltà» della capogruppo, avviando un’azione giudiziaria per il recupero delle somme. Con la cancellazione dell’impresa principale dal registro imprese, Lazio Innova (subentrata a Filas, finanziaria regionale) aveva chiesto la condanna della mandante al rimborso.
Il Tribunale di Roma prima e la Corte d’appello poi avevano respinto la domanda, ritenendo che solo la mandataria disponesse della legittimazione a rappresentare l’Ati nei rapporti con la stazione appaltante. Un’impostazione ribaltata ora dalla Suprema corte, che sottolinea come la disciplina dell’art. 37 del Dlgs 163/2006 (oggi trasfusa nell’art. 48 del Codice del 2016 e confermata dall’art. 68 del nuovo Codice del 2023, come precisato nella sentenza) preveda espressamente la responsabilità solidale di tutte le imprese associate, comprese le mandanti.
Scrive la Cassazione: «Sussistendo il vincolo di solidarietà passiva di tutte le società facenti parte dell’Ati, sia della mandataria che della mandante, la stazione appaltante può agire indifferentemente nei confronti di tali compagini societarie». E ancora: «La società mandante non può agire nei confronti della stazione appaltante per far valere un credito dell’Ati, ma la stazione appaltante può agire, per espressa volontà del legislatore, nei confronti delle singole società mandanti, in ragione della loro responsabilità solidale passiva».
Il Supremo collegio ribadisce che il raggruppamento non è un soggetto giuridico autonomo, ma un’aggregazione temporanea retta da un mandato collettivo speciale: ogni impresa conserva quindi la propria autonomia patrimoniale e resta coobbligata in solido. Da qui il principio generale che «nel caso di Ati orizzontale vi è una responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti (mandanti e mandataria)». I giudici della Cassazione rimarcano che «è proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo di imprese, teso appunto alla partecipazione a singole gare per l’affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, che si riverbera negli aspetti processuali. Questa è la ratio della rappresentanza esclusiva processuale della mandataria; la norma consente così alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l’intera durata del contratto».
La decisione rimanda ora alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la posizione della mandante alla luce del principio affermato.
L’ordinanza, oltre a incidere sul caso concreto, offre un chiarimento rilevante per l’intero settore degli appalti: se è vero che la rappresentanza processuale resta in capo alla mandataria, «la stazione appaltante – conclude la Cassazione – può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti», rafforzando così le garanzie di tutela dell’interesse pubblico e il presidio contro l’insolvenza della capogruppo. Il raggruppamento, osservano i giudici, non è un soggetto giuridico autonomo, bensì un’aggregazione regolata da un mandato con rappresentanza. Le imprese associate mantengono la loro autonomia patrimoniale, con conseguente coobbligazione solidale. Un passaggio di rilievo per la disciplina delle responsabilità nelle Ati orizzontali: l’ordinanza contribuisce a delineare un quadro più chiaro anche per le amministrazioni aggiudicatrici, spesso costrette a fronteggiare il dilemma se agire soltanto verso la mandataria o se poter coinvolgere le mandanti. La Corte ha sciolto ogni dubbio, confermando la piena titolarità della stazione appaltante ad attivare le azioni di responsabilità verso qualsiasi impresa del raggruppamento.
La decisione assume rilievo anche in prospettiva futura, in quanto i raggruppamenti orizzontali rappresentano una forma assai diffusa di partecipazione alle gare, specie tra piccole e medie imprese che si associano per accedere a commesse altrimenti precluse. Il principio di responsabilità solidale, riaffermato dalla Cassazione, impone dunque a tutte le imprese di considerare attentamente le conseguenze connessi e all’adesione a un’Ati, consapevoli che eventuali mancanze di un singolo componente possono ricadere sull’intero raggruppamento.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
