Il MIT (parere n. 3807/2025) conferma l’autonomia degli enti non qualificati nell’adesione a convenzioni e nella gestione dell’esecuzione dei contratti, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) c’è un dubbio che ritorna spesso nelle amministrazioni: una stazione appaltante non qualificata è davvero così limitata? Oppure conserva comunque spazi di autonomia, soprattutto quando si tratta di aderire a convenzioni Consip o accordi quadro regionali?
Stazioni appaltanti non qualificate: il parere del MIT
È una questione molto pratica, che riguarda ogni giorno responsabili unici di progetto (RUP), responsabili della spesa e uffici tecnici. A chiarire questi interessanti aspetti ci ha pensato il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3807 del 19 novembre 2025, è intervenuto mettendo ordine in un ambito dove le letture erano diventate troppo prudenti, al punto da frenare attività del tutto legittime.
Il chiarimento del MIT nasce da un quesito che riguarda una situazione molto comune. Un’amministrazione non qualificata voleva:
- aderire a convenzioni o accordi quadro, anche per importi che superano i 140.000 euro;
- gestire l’esecuzione dei contratti derivanti da queste adesioni, pur non avendo la qualificazione per la fase esecutiva.
In altre parole, si chiedeva se fosse possibile continuare a lavorare in autonomia senza sconfinare nelle attività che il Codice dei contratti riserva alle stazioni appaltanti qualificate.
Domanda lineare e concreta, che il MIT affronta senza sovrastrutture.
La risposta del MIT: sì all’adesione, sì all’esecuzione
La posizione del MIT è chiara e non lascia spazio a interpretazioni restrittive.
Preliminarmente il Ministero ricorda un punto forse sottovalutato: aderire a una convenzione non significa fare una gara. La gara l’ha già svolta una centrale di committenza qualificata. L’amministrazione che aderisce:
- non progetta la procedura,
- non valuta offerte,
- non aggiudica nulla.
Si limita a utilizzare uno strumento già pronto.
Per questo motivo, l’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.4 conferma che non serve alcuna qualificazione per:
- aderire a convenzioni Consip,
- utilizzare accordi quadro del soggetto aggregatore regionale,
- emettere ordini sugli strumenti di acquisto.
E questo vale anche oltre la soglia dei 140.000 euro per servizi e forniture.
Altro importante aspetto riguarda la fase esecutiva che può essere gestita direttamente anche da un ente non qualificato. Il MIT lo chiarisce ricordando che una stazione appaltante non qualificata può gestire la fase di esecuzione dei contratti derivanti da:
- strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza (art. 62, comma 6, lett. c);
- ordini effettuati sugli strumenti di acquisto (lett. d).
È una previsione espressa sia nell’art. 62, comma 6, lett. f), sia nell’art. 8, comma 5, dell’Allegato II.4.
In sostanza, se la stazione appaltante non ha svolto la gara (perché la gara l’hanno fatta centrali qualificate), può comunque occuparsi dell’esecuzione, esattamente come avviene per gli affidamenti sotto soglia previsti dall’art. 62, comma 1.
Quadro normativo di riferimento
Per capire bene la portata del parere, occorre guardare con calma alla logica degli articoli 62 e 63 del Codice.
L’art. 62 definisce cosa possono fare tutte le stazioni appaltanti. In particolare, il Codice distingue due ambiti:
- Ciò che tutte le amministrazioni possono fare in autonomia, a prescindere dalla qualificazione:
– affidamenti diretti nei limiti dell’art. 50,
– lavori fino a 500.000 euro,
– ordini su strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro, cataloghi elettronici). - Ciò che richiede qualificazione, cioè indire gare sopra soglia.
In questi casi ANAC non rilascia il CIG alle amministrazioni non qualificate.
L’art. 63 definisce quando scatta il sistema delle fasce e stabilisce che la qualificazione riguarda:
- la capacità di progettare e gestire una procedura di gara,
- la capacità di portare avanti l’esecuzione,
- entrambe le fasi.
Le fasce (base, intermedia, avanzata) determinano gli importi fino ai quali l’amministrazione può spingersi quando decide di fare una gara propria.
Ultimo aspetto riguarda il citato allegato II.4 che rappresenta la chiave di lettura del parere del MIT. All’interno di questo allegato, due sono le disposizioni centrali:
- l’art. 2, comma 1 secondo il quale nessuna qualificazione è prevista per aderire agli strumenti di acquisto;
- l’art. 8, comma 5 per cui le stazioni non qualificate possono eseguire i contratti affidati usando gli strumenti di cui all’art. 62, comma 6, lett. c e d.
Il parere del MIT si muove interamente dentro queste previsioni.
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In definitiva, il parere del MIT chiarisce un principio che spesso sfugge: aderire a uno strumento di acquisto non è fare un appalto. Ed è proprio questo che consente alle stazioni non qualificate di mantenere margini operativi molto più ampi rispetto a quanto alcuni avevano immaginato nei primi mesi di applicazione del Codice.
Quando un ente aderisce a una convenzione Consip o regionale:
- la gara è già stata svolta da un soggetto qualificato;
- l’ente utilizza un contratto già definito;
- l’unico atto “proprio” è l’ordine.
È un passaggio semplice, che non richiede qualificazione perché non comporta alcuna capacità di progettazione o gestione di una procedura di gara.
Altro importante chiarimento del MIT riguarda il fatto che gli enti non qualificati possono gestire l’esecuzione dei contratti affidati tramite strumenti predisposti da centrali qualificate.
Si tratta di un aspetto molto importante dal punto di vista pratico, perché significa che:
- l’ente resta il soggetto che dialoga con l’appaltatore,
- cura la contabilità,
- verifica le prestazioni,
- e prepara gli atti tipici della fase esecutiva.
La qualificazione, insomma, non esautora l’ente. Stabilisce solo un limite preciso: non si possono indire gare autonome sopra soglia.
Infine, la qualificazione serve quando si vuole:
- strutturare una procedura di gara,
- pubblicare un bando,
- valutare offerte,
- aggiudicare.
Per tutto il resto – adesione, ordini, esecuzione entro i limiti dell’art. 62 – gli enti non qualificati restano pienamente operativi.
Conclusioni operative
Il MIT restituisce, dunque, alle stazioni appaltanti non qualificate un quadro più chiaro e, soprattutto, più coerente con la logica del Codice. I punti da portare a casa sono tre:
- Aderire a convenzioni e accordi quadro è sempre possibile, anche oltre i 140.000 euro.
Non è una procedura di gara e non richiede qualificazione. - L’esecuzione dei contratti può essere gestita direttamente dall’amministrazione, quando l’affidamento deriva dagli strumenti telematici delle centrali di committenza o dagli ordini sugli strumenti di acquisto.
- La qualificazione diventa necessaria solo se si vuole indire una gara autonoma sopra soglia, perché in quel caso il CIG non viene rilasciato alle amministrazioni non qualificate.
Per gli enti non qualificati, questo significa una cosa molto semplice: continuare a lavorare, usando gli strumenti messi a disposizione dal sistema, senza il timore di muoversi fuori dalle maglie del Codice.
FONTI “LavoriPubblici.it”
