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Stipula ed esecuzione: l’Anac chiarisce ruoli e responsabilità nella committenza delegata

In risposta al quesito l’Autorità chiarisce che l’ente non qualificato resta tenuto a stipulare il contratto, ma l’accordo può incaricare la stazione appaltante qualificata di provvedervi. Se assume anche compiti nella fase esecutiva, la centrale risponde verso l’ente delegante degli obblighi previsti dalla convenzione

 

Con il parere n. 36/2026 l’autorità anticorruzione risponde ad una serie di questioni relative all’istituto della committenza ausiliaria con riferimento ai contenuti dell’accordo che – ai sensi dell’articolo 62, comma 9 del codice -, la stazione appaltante/ente concedente non qualificata/o deve stipulare con la stazione appaltante/ente concedente qualificata/o (proprio al fine disciplinare la committenza).

I quesiti, in particolare, si concentrano sulla questione dell’esecuzione del contratto.

 

La questione
La società (in house che svolge servizi di committenza) pone all’ Anac le problematiche derivanti dal fatto di occuparsi – come stazione/ente qualificato – anche della fase esecutiva dei contratti.

Evidenziato lo svolgimento di attività di «supporto agli enti non qualificati nell’assolvimento dei relativi adempimenti, provvedendo sia alla gestione e alla trasmissione, mediante la Piattaforma di approvvigionamento digitale (Pad). Dalla stessa messa a disposizione, dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa vigente, sia allo svolgimento delle attività di competenza del Responsabile Unico del Progetto», l’istante, concentrandosi sulla fase esecutiva – e quindi in relazione ai molteplici adempimenti correlativo -, chiede un chiarimento sull’opportunità o meno di procedere direttamente con la stipula dei contratti (degli appalti delegati).

Quesito collegato all’ esigenza di comprendere l’intensità delle proprie responsabilità nel caso in cui la stazione appaltante non qualificata (deputata alla stipula del contratto) decidesse di non procedere con detta stipula.

 

La risposta
L’ Anac, ricordando già il pregresso parere n. 50/2024, ricorda che la stipula non è propriamente una fase ma un momento «istruttorio/adempimento» che, almeno per gli appalti, non viene condizionato dalla dinamica/disciplina della qualificazione. Pertanto il responsabile del servizio della stazione appaltante non qualificata è tenuto a stipulare il contratto anche se il proprio ente risulti privo di qualificazione e finanche nel caso in cui non abbia neppure la qualificazione per l’esecuzione.

L’unica eccezione, ricorda l’autorità, riguarda il partenariato (e tra questi le concessioni) per cui il codice esige espressamente per la stipula del contratto (almeno per importi superiori ai 140 mila euro – per le concessioni di servizi –, e superiori ai 500 mila euro per le concessioni di lavori) una qualificazione rafforzata ai sensi dell’articolo 174 comma 5 del codice.

Espletata la debita premessa, l’ Anac evidenzia che nella convezione o accordo tra le parti (di disciplina della modalità di svolgimento dei servizi di committenza) nulla impedisce, per gli appalti, che la stazione appaltante qualificata possa assumere anche l’impegno di stipulare il contratto.

Questo aspetto evidentemente favorisce una più efficace gestione degli adempimenti. Sotto il profilo pratico/operativo – aspetto non trattato dall’ Anac -, sarà necessario un chiarimento interno alle stazioni appaltanti interessate anche per la disciplina di alcuni aspetti economici (si pensi alla questione del rogito in caso di contratto da stipularsi nella forma dell’atto pubblico-amministrativa).

Infine, l’ Anac rammenta quanto siano intensi e rilevanti gli obblighi connessi alla fase esecutiva rimarcando, in particolare, che l’esecuzione del contratto impone «un controllo costante e puntuale sull’andamento delle prestazioni dell’appaltatore, sulla conformità alle clausole contrattuali, al progetto».

Pertanto, i direttori dei lavori o dell’esecuzione devono gestire le «tempistiche (cronoprogramma), il controllo della qualità dei materiali e delle lavorazioni, la risoluzione di eventuali contestazioni in corso d’opera e la corretta tenuta della contabilità». La fase civilistica, si precisa ancora nel parere, si conclude con «il collaudo» che rappresenta il momento formale ineludibile «di accertamento della conformità dell’opera o del servizio realizzato rispetto a quanto pattuito». L’appaltatore, quindi, si libera delle proprie obbligazioni solo una volta presa in consegna, in modo formale, l’opera (nel caso di lavori) da parte della stazione appaltante delegante o in seguito ad accettazione del «servizio o la fornitura, una volta accertata la loro corretta esecuzione e funzionalità».

L’ Anac conclude sottolineando che a prescindere, quindi, dalla stipula del contratto l’ente che decide di fornire i servizi di committenza anche per l’esecuzione sarà la stazione delegata «a dover rispondere, verso la Stazione appaltante delegante, dell’inadempimento agli obblighi previsti dall’accordo stesso».

 

 

 

FONTI             Stefano Usai                   “Edilizia & Territorio”

Categorized: News