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Tariffe, Ingegneri: bene Consulta su illegittimità compensi sottostandard a periti

 

Perrini: importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati

 

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha accolto con soddisfazione la sentenza n. 16/2025 della Corte Costituzionale depositata il 10 febbraio che dichiara l’illegittimità costituzionale della discriminante tariffaria prevista per le vacazioni successive alla prima nell’ambito dei compensi agli ausiliari del giudice. «Tale decisione – si legge in una nota – rappresenta un segnale inconfutabile della necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario, che non può più essere rinviata se si intende garantire un’equa remunerazione alle professionalità tecniche e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia». «La storica pronuncia della Corte evidenzia, con chiarezza, come il sistema attuale, ormai obsoleto e inadeguato rispetto agli standard economici e qualitativi contemporanei, penalizzi non solo il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso, ma rischi di compromettere l’efficacia stessa del processo. In un contesto in cui le esigenze di una giustizia moderna e competente sono sempre più stringenti, il Cni ritiene imprescindibile che il Legislatore si faccia carico di un intervento di revisione strutturale delle tariffe, volto a valorizzare il contributo tecnico degli ingegneri e degli altri ausiliari del giudice».

«Questa sentenza – secondo il Presidente del Cni, Angelo Domenico Perrini – rappresenta un importante riconoscimento della necessità di rinnovare un sistema che, da troppo tempo, penalizza la professionalità tecnica con compensi inadeguati e sproporzionati. È il momento di agire, per rafforzare il ruolo degli ingegneri nel processo e per contribuire attivamente all’efficienza del sistema giudiziario e il CNI è pronto a sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire una giusta valorizzazione delle competenze tecniche in ambito giudiziario».

Con la pronuncia n.16/2025 la Corte ha deciso che nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive. Secondo la Corte tale previsione normativa è «manifestamente irragionevole, in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi». «Lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive – osserva la Corte – accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo».

 

 

FONTI      M.Fr.    “Enti Locali & Edilizia”

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