Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Tecnici Pa, niente aumento degli incentivi per revisione prezzi

 

Le risposte del servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture ai quesiti delle stazioni appaltanti

 

L’ufficio di supporto giuridico del Mit è stato investito, in tempi recenti, anche di diverse questioni afferenti gli incentivi per funzioni tecniche. Quesiti che hanno come riferimento questioni applicative poste, anche, dall’art. 113 del pregresso codice ma con chiarimenti utilissimi in relazione anche alla nuova disposizione sul tema contenuta nell’articolo 45 e quindi in relazione al nuovo codice dei contratti.

 

Il fondo «spese tecnologiche»
Con il  parere n. 2108/2023  il ministero risponde al quesito sulla quota del 20% (del 2% calibrato sulla base di gara ai sensi dell’articolo 113, mentre ora è previsto con riferimento alla base dell’affidamento ai sensi dell’articolo 45 del nuovo codice) destinata a finanziare – ad eccezione del caso di «finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata» -, le finalità elencate nel comma 4 ovvero «acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie, implementazione di banche dati, attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento, svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici)».

Nonostante queste precise indicazioni, l’ente istante chiede se esista o meno la possibilità di destinare la quota in parola – trattandosi di fondi vincolati e non potendo, quindi, alimentare gli incentivi -, «per incrementare la quota di imprevisti dei quadri economici e ottemperare agli oneri derivanti dal regime speciale della revisione prezzi di cui all’ art.26 comma 1 del DL 50/2022».

L’ufficio di supporto oltre a ribadire l’impossibilità di utilizzare la quota se non per i fini del finanziamento, escludendo pertanto la possibilità di incrementare l’importo dell’incentivo, puntualizza che la somma relativa al «20% proveniente da risorse vincolate di soggetti terzi, (…) dovrà confluire nel quadro economico dell’opera per essere destinata al finanziamento dei lavori, nel rispetto del vincolo di destinazione impresso dall’ente terzo, e quindi non per incrementare la quota imprevisti».

 

Incentivi e revisione prezzi
Con il parere n. 2118/2023, l’ufficio di supporto risolve un diverso dubbio posto dal comune istante che si interroga se, nel caso in cui «il progetto esecutivo da porre a base di gara avesse un importo superiore ai precedenti livelli di progettazione» il correlato accantonamento previsto dall’art. 113 (2%) debba essere «determinato prendendo come base di calcolo l’importo lavori già assoggettato a revisione prezzi oppure quello precedente (prima dell’applicazione del prezzario regionale aggiornato)». Con il quesito si chiede, inoltre, se lo stesso ragionamento possa ritenersi valido «anche per la fase della direzione lavori». Con il parere si nega la possibilità prospettata.

Secondo l’ufficio di consulenza l’aspetto dirimente è dato dal fatto che l’articolo 113 del pregresso codice puntualizza che gli incentivi possono essere determinati in un importo «non superiore al 2 per cento rispetto alla base di gara dei lavori, servizi e forniture. Detto limite è insuperabile e non può essere oggetto di modifica per l’intervenuta revisione dei prezzi» (visto che non aumentano la misura dei lavori).

Sul tema appare di rilievo anche il parere  n. 2059/2023  in tema di erogabilità degli incentivi ai dirigenti. Sul punto, il Mit ricorda che la possibilità di riconoscere gli incentivi ai dirigenti (non prevista neppure dal recente art. 45) è stata introdotta – e si tratta di disposizione di stretta interpretazione – dal recente dl 13/2023 convertito con legge 41/2023. Più nel dettaglio il comma 5 dell’articolo 8 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti Pnrr-Pnc ma solo «limitatamente al periodo 2023-2026>.

L’ufficio di supporto, inoltre, rammenta l’esigenza di definire previamente i criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata e poi da innestare «un regolamento come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016». È bene annotare, invece, che l’articolo 45 non prevede più la predisposizione di un regolamento apposito ma è altrettanto vero che i criteri devono essere specificati e l’innesto, eventuale, ad esempio in altri atti (nel contratto decentrato), probabilmente, complica il procedimento amministrativo di definizione. Sembra, pertanto, opportuno ribadire la necessità di utilizzare uno strumento collaudato come il regolamento

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News