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Tracciabilità del flussi finanziari, Anac aggiorna le linee guida al nuovo codice appalti

 

Vengono fornite nuove indicazioni alle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione dal 1° gennaio 2024

 

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, in aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” Anac ha fornito nuove indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione dal 1º gennaio 2024. In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge 136/2010 è quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l’altro, la legge prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post.

In questo senso il nuovo intervento sulla determinazione n. 4/2011 ha il fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti e le indicazioni fornite alle nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici, comprese le nuove norme in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Con l’occasione Anac specifica meglio anche alcuni orientamenti già espressi in altre occasioni.

In particolare, con l’aggiornamento alla determinazione n. 4 del 2011 è chiarito che le indicazioni ivi riportate attengono ai soli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, invece, gli adempimenti in materia di comunicazione all’Autorità, di trasparenza o di pubblicità legale sono disciplinati in altri atti. Pertanto, alle ipotesi di esenzione dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità potrebbe non corrispondere l’esenzione dagli altri obblighi vigenti. È il caso, ad esempio, degli affidamenti in house, per i quali è prevista la non applicazione della normativa sulla tracciabilità, ma l’assoggettamento agli obblighi di comunicazione in favore dell’Autorità per finalità di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di trasparenza.

Inoltre, è da evidenziare la precisazione contenuta nel paragrafo 2.5, secondo cui, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità) qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati. Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante affidataria abbia intenzione di affidare a terzi parte delle prestazioni, si dovrà procedere all’acquisizione del CIG.

Anche nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta di cui al paragrafo 2.11, l’Autorità precisa che gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture nel caso in cui non vi sia passaggio di denaro in favore di terzi. Laddove, invece, siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il CIG.

Con riferimento ai servizi sociali, vengono aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento di cui agli articoli, 61, 128 e 129 del nuovo codice degli appalti, le indicazioni introdotte con la delibera n. 371/2022, inoltre è stato chiarito che la normativa sulla tracciabilità non si applica nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/90 quando il finanziamento sia finalizzato a sostenere l’Ente nello svolgimento della propria attività istituzionale, con mantenimento, in capo allo stesso, di autonomia decisionale e organizzativa sul concreto impiego delle risorse ricevute. Detta normativa si applica, invece, nel caso in cui il finanziamento sia connesso all’esecuzione di contratti pubblici e quindi quando sia erogato a titolo di corrispettivo o di rimborso spese per lo svolgimento di specifici servizi nell’ambito di progetti o attività regolati da apposite convenzioni.

Anac ha ritenuto, inoltre, utile precisare, le modalità di applicazione della normativa in argomento alle concessioni, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie viene chiarito che, al di là del nomen iuris utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.

 

 

FONTI    Corrado Mancini     “Enti Locali & Edilizia”

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