Il Consiglio di Stato dà ragione a un’azienda in causa con un ente che ha rifiutato di consegnare alcuni documenti considerati utili alla difesa
L’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 dispone la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni di riservatezza. Le necessità difensive riconducibili all’«effettività della tutela» devono pertanto essere prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se, poi, devono trovare un adeguato bilanciamento in presenza di dati sensibili. Perciò gli accordi contrattuali con soggetti terzi, se utili alla propria difesa, non possono costituire un limite al diritto di accesso. Questo è quanto disposto con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7457/2025.
Il fatto
Un ente locale ha chiamato in causa una società chiedendo il risarcimento dei danni per aver violato l’accordo sulla negoziazione, stipulazione e successiva ristrutturazione dei contratti sottoscritti dalla stessa amministrazione. La suddetta società, ai fini della tutela della propria posizione giuridica e della predisposizione delle proprie memorie difensive, ha richiesto il rilascio della documentazione utile a meglio ricostruire l’operatività in «prodotti derivati» dell’ente, nonché il contenuto delle consulenze finanziarie di cui quest’ultimo si era avvalso. La documentazione richiesta si sostanziava in accordi contrattuali con soggetti terzi rispetto al giudizio civile, sopra richiamato, e, in gran parte, scaduti e non più efficaci. L’amministrazione aveva dichiarato inammissibile la richiesta, anche in seguito alla reiterata istanza di accesso. La società decide, quindi, di presentare ricorso al Tar che viene accolto. Il giudice di prime cure ha riconosciuto l’interesse difensivo della società ricorrente in relazione alla documentazione, in quanto quest’ultima verte sulla gestione del debito pubblico cittadino, oggetto della sopra richiamata controversia civilistica e, pertanto, il provvedimento del diniego di accesso si pone in violazione degli artt. 24 e 25 della L. n. 241/1990. L’ente locale soccombente ricorre così in appello eccependo, tra l’altro, che il giudice di primo grado avrebbe mancato di considerare e sanzionare l’estrema genericità delle istanze di accesso circa le presunte finalità difensive: la mera pendenza di un giudizio non è sufficiente per invocare il diritto di accesso. I provvedimenti di diniego all’accesso si fondano sull’assenza di nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse difensivo allegato dalla società; inoltre, la documentazione richiesta si sostanzia in accordi contrattuali, in gran parte scaduti e non più efficaci, con soggetti terzi rispetto al giudizio civile sopra citato .
La decisione
L’appello è infondato. Con riferimento al diniego all’ostensione di accordi contrattuali con soggetti terzi, i giudici di Palazzo Spada ricordano, che l’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 dispone la prevalenza dell’accesso avente carattere difensivo rispetto alle contrapposte ragioni di riservatezza. Le necessità difensive riconducibili all’«effettività della tutela» devono pertanto essere prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, anche se devono essere «adeguatamente» bilanciate qualora vengano in considerazione dati sensibili e sensibilissimi, che però nel caso di specie erano insussistenti. L’onere della prova può dirsi assolto dalla parte interessata quando vengono indicati puntualmente, per categoria, i documenti rispetto ai quali è formulata la domanda di accesso e si dimostri che questi costituiscono ordinariamente patrimonio dell’archivio dell’ente. Rimane,a questo punto, in capo all’amministrazione, in virtù del principio di leale collaborazione, il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare l’eventuale mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti. Nel caso di specie, il ricorrente nell’esaminare l’albo pretorio ha ricostruito l’operatività dell’ente locale: i contratti stipulati con altri intermediari bancari, le relative delibere e l’ulteriore documentazione costituiscono elementi documentali e circostanze fattuali utili per improntare adeguatamente la difesa, garantita dall’art. 24 Cost. Pertanto, il mancato accesso ai documenti richiesti è lesivo del diritto della società ricorrente di poter accedere alla documentazione necessaria per potere esercitare il proprio diritto di difesa.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
