Tar Campania: vincolo non estensibile in via generalizzata a tutti i soggetti componenti il raggruppamento
Il requisito dell’iscrizione alla white list opera esclusivamente nei confronti degli operatori economici che siano concretamente chiamati a svolgere prestazioni riconducibili ai settori cosiddetti sensibili tassativamente elencati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nell’ipotesi in cui il concorrente si presenti in forma associata, tale obbligo non è estensibile in via generalizzata a tutti i soggetti componenti il raggruppamento, ma deve essere riferito al solo partecipante designato all’esecuzione di quelle specifiche attività per le quali il legislatore ha ritenuto sussistente un elevato rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Lo stesso principio vale con riferimento all’impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento: ove la messa a disposizione di risorse umane e strumentali riguardi attività estranee all’elenco tassativo di cui alla norma citata, non può essere imposto all’ausiliaria il possesso dell’iscrizione alla white list quale condizione di ammissibilità alla procedura.
Sono questi i principi affermati dal Tar Campania, Sez. I, con la sentenza 6 marzo 2026, n. 1608.
Il caso
La vicenda riguarda una procedura aperta per l’affidamento di un multiservizio tecnologico destinato agli immobili delle aziende sanitarie regionali suddiviso in sei lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Un RTI in corso di costituzione aveva presentato domanda di partecipazione per tre dei sei lotti. Il consorzio mandatario aveva indicato due proprie consorziate per l’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza: la prima destinata alle attività rientranti nei settori cosiddetti sensibili ai sensi dell’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, e dunque già iscritta alla white list; la seconda, qui denominata società ausiliaria-esecutrice, designata per i servizi di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici, attività del tutto estranee all’elenco tassativo delle categorie sensibili. Quest’ultima aveva contestualmente assunto la veste di impresa ausiliaria, prestando in avvalimento il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al disciplinare di gara.
La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio richiedendo al raggruppamento di produrre una dichiarazione attestante il possesso, da parte della società ausiliaria-esecutrice, dell’iscrizione alla white list. Il raggruppamento aveva risposto puntualmente, chiarendo che tale società non avrebbe svolto alcuna attività riconducibile ai settori sensibili, i quali sarebbero stati integralmente curati dalle consorziate espressamente designate allo scopo e già regolarmente iscritte nell’elenco prefettizio.
La stazione appaltante, rilevando che la società ausiliaria-esecutrice non aveva prodotto alcuna dichiarazione specifica sull’iscrizione alla white list, che risultava designata per servizi per i quali il disciplinare richiedeva tale requisito, e che aveva contestualmente prestato avvalimento per un requisito di capacità tecnica e professionale, aveva disposto l’esclusione del raggruppamento dai tre lotti di gara.
Avverso l’esclusione ricorreva l’Rti, sostenendo che l’iscrizione alla white list costituiva requisito necessario unicamente per gli operatori chiamati a effettuare prestazioni nei settori sensibili e che le prestazioni oggetto del prestito di requisiti (gestione e manutenzione degli impianti tecnici) non rientrassero in alcuna delle categorie esposte al rischio di infiltrazione mafiosa.
La decisione del Tar
La decisione del Tar prende le mosse dalla puntuale ricognizione del quadro normativo. L’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, prevede l’istituzione presso le Prefetture di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. La norma appresta uno strumento preventivo di contrasto alla criminalità organizzata negli appalti pubblici, concentrandosi su categorie di attività tassativamente individuate dal legislatore. La gestione e manutenzione di impianti di climatizzazione o di impianti elettrici (prestazioni concretamente assegnate alla società ausiliaria-esecutrice) non rientrano in nessuna delle categorie a rischio individuate dal legislatore.
Lo stesso disciplinare di gara stabiliva espressamente che, nel caso di partecipazione in forma non individuale, l’iscrizione alla white list avrebbe dovuto essere posseduta esclusivamente dal soggetto chiamato a svolgere la prestazione rientrante nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53. Tale previsione costituiva un auto vincolo della stazione appaltante, destinato a orientare in modo vincolante le successive valutazioni nella fase di verifica della documentazione amministrativa. Nel disporre l’esclusione del raggruppamento, la stazione appaltante ha dunque violato non soltanto la norma primaria, ma anche le proprie stesse regole di gara, obliterando la disposizione di lex specialis.
Sul punto dell’avvalimento, il ragionamento del giudice è altrettanto lineare. Il contratto concluso con la società ausiliaria-esecutrice aveva ad oggetto il prestito del requisito di capacità tecnica e professionale relativo ai servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnici, attività che non appartengono ai settori sensibili individuati dalla normativa antimafia. Ne consegue che nemmeno la veste di impresa ausiliaria, assunta contestualmente a quella di esecutrice, può giustificare l’imposizione dell’obbligo di iscrizione alla white list. Il Tar respinge così la tesi della stazione appaltante, che sembrava imperniata su una sorta di «contaminazione» tra le due vesti della medesima società: come se la partecipazione al rapporto di avvalimento comportasse automaticamente l’estensione di tutti i requisiti previsti per le attività sensibili.
Considerazioni conclusive
La sentenza applica in modo rigoroso il principio di stretta legalità in materia di requisiti di ammissione. Nel sistema del vigente codice, le cause di esclusione sono soggette al principio di tassatività, codificato nell’art. 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale i bandi e i disciplinari non possono introdurre ulteriori cause di esclusione rispetto a quelle normativamente previste. Tale principio opera come limite invalicabile per le stazioni appaltanti nell’esercizio della propria autonomia regolatoria. Ove la lex specialis avesse imposto l’iscrizione alla white list a tutti i componenti del raggruppamento indipendentemente dalle attività effettivamente svolte, essa stessa sarebbe risultata illegittima.
In conclusione, la sentenza afferma con chiarezza che il requisito dell’iscrizione alla white list non può essere trasformato, mediante letture estensive o generalizzanti, in un requisito di partecipazione di carattere generale che gravi sull’intero raggruppamento a prescindere dalle specifiche attività assegnate ai singoli componenti. Esso rimane, per sua natura e per espressa previsione normativa, un requisito funzionale e settoriale, che trova la propria ragion d’essere nella peculiare vulnerabilità di determinate attività e che deve essere applicato con la precisione e la selettività che la sua ratio impone.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
