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Rup, l’Anac chiarisce i vincoli della stazione appaltante sulla nomina

Per l’Anticorruzione non esistono particolari preclusioni fatta eccezione per alcuni riferimenti di massima come il rispetto del principio di risultato

 

All’autorità Anticorruzione viene posto il quesito (risolto con la deliberazione n. 33/2024) relativo al fatto se sussistano o meno, secondo le previsioni del d.lgs. 36/2023, dei vincoli nella scelta del Rup o, invece, se si possa rinvenire in capo alla stazione appaltante, margini di discrezionalità nell’individuazione del dipendente idoneo nella realizzazione dell’intervento.

La deliberazione
Con la deliberazione, l’Anac premette un approfondimento sulla figura del responsabile unico di progetto nel nuovo codice. Qui si chiarisce che anche nel nuovo impianto normativo il responsabile unico mantiene la centralità del ruolo ma con una intensità (ritenuta) differente rispetto al pregresso regime.

Detta intensità, sul ruolo e sulla responsabilità, risulterebbe determinata dal fatto che il nuovo codice “ha ridisegnato” la figura del Rup non più in termini di responsabile di procedimento ma in termini di responsabile di progetto.

La configurazione in termini di responsabile di procedimento si deve, quindi, alla impostazione del pregresso codice – che effettivamente nell’articolo 31 (contenente la disciplina del Rup) richiamava la legge 241/90-.

Il nuovo codice ha abbandonato tale impostazione riconfigurando il Rup come responsabile «di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico». Non più quindi di singoli procedimenti ma di una attività complessa.

È bene annotare, sul punto, che proprio gli estensori del codice hanno ben messo in evidenza che la configurazione della figura veniva condizionata proprio dal richiamo alla legge 241/90 che, in modo quasi automatico, circa i compiti e le prerogative riportava direttamente a quelle del classico responsabile del procedimento (art. 6 della legge 241/90).

Nel nuovo codice il riferimento alla legge in parola è stato espunto proprio per valorizzare il potere del Rup non più (non solo) di tipo istruttorio ma anche di tipo decisorio/volitivo.

 

La scelta del Rup
Nel prosieguo, l’Anac rammenta che il Rup deve essere nominato «tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni».

La stessa, nuova, disciplina consente anche la nomina di un Rup privo di requisiti e disciplina anche l’ipotesi della mancata nomina (in questo caso il ruolo di Rup è svolto dal dirigente/responsabile del servizio).

Altra questione che viene evidenziata, prima di giungere alla risposta se vi siano o meno dei vincoli circa la nomina della figura, è che il nuovo codice introduce la possibilità delle stazioni appaltanti di «individuare modelli organizzativi» che possano prevedere la figura di autentici responsabili di procedimento (ex lege 241/90) come i responsabili di fase. Rimane ferma, però, l’unicità del Rup nel senso che questo soggetto assume la responsabilità anche del coordinamento (e quindi delle proposte presentate) di questi soggetti. La previsione di questi specifici collaboratori non fa venir meno quindi «la primaria funzione» del Rup che si sostanzia nell’obbligo di «assicurare la piena realizzazione dell’intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso».

Un ulteriore ausilio, per stemperare la gravosità dei compiti si rinviene nella struttura di supporto e nella possibilità di alimentare le professionalità presenti con incarichi a soggetti esterni. Incarichi per i quali gli estensori hanno definito il procedimento che deve utilizzare il Rup ovvero l’affidamento diretto (fermo restando che l’affidamento vero e proprio compete al dirigente/responsabile del servizio, mentre il Rup sceglie lo «strumento/mezzo»).

Secondo l’Anac, pertanto, nel codice non si rinvengono particolari preclusioni circa la dinamica di individuazione/nomina del Rup se non alcuni riferimenti di massima che devono essere rispettati anche – si legge nella delibera – «in ossequio al principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (comma 1)».

Questo aspetto, oggettivamente, è interessante visto che imporrebbe di rispettare la preferenza che emerge dall’articolo 15 (comma 4) di individuare il Rup «nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa, cui si dovrebbe prioritariamente attingere (…) e solo in subordine (in caso di mancata nomina nell’atto di avvio dell’intervento), nell’ambito dell’unità organizzativa competente per l’intervento medesimo». In realtà, nella maggior parte dei casi i due ambiti coincidono (ambito titolare del Peg e ambito titolare/responsabile della realizzazione dell’intervento).

Oltre l’aspetto citato, la stazione appaltante non ha vincoli specifici nella scelta del Rup fermo restando una naturale accortezza sulla competenza in tema di gestione del contratto – evitando sovrapposizioni – e sui requisiti necessari per lo svolgimento di responsabile del progetto e delle mansioni correlate.

 

 

FONTI     Stefano Usai    “Enti Locali & Edilizia”

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