Il decreto attuativo: dal 1° ottobre la richiesta sul portale dell’Ispettorato del lavoro
La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. Il provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere nel quale si è verificata la violazione.
Mentre è in attesa di perfezionamento l’iter di approvazione del decreto attuativo della patente a crediti, il ministero del Lavoro ha pubblicato delle slides esplicative con una serie di chiarimenti e dettagli sul funzionamento del nuovo strumento introdotto nell’edilizia dal decreto Pnrr che ha stabilito il possesso di almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile. Anzitutto la domanda per ottenere la patente a crediti può essere presentata dal 1 ottobre sul portale dell’Inl dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, anche attraverso un delegato. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare. La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue. In caso di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata.
Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), altri certificati con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto).
La dotazione iniziale è di 30 crediti, legati all’anzianità dell’azienda a cui si aggiungono fino ad ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti in formazione. Vediamo il meccanismo dell’attribuzione dei 30 crediti in base all’anzianità di iscrizione alla Camera di commercio: fino a 10 crediti sono attribuibili al momento del rilascio della patente (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni) e fino a 20 crediti dopo il rilascio della patente in base al principio di un credito ogni due anni di attività (dunque se la data di rilascio è 1 ottobre 2024 i 20 crediti aggiuntivi si maturano nel 1 ottobre 2064). Quanto all’attribuzione dei 40 crediti ulteriori: fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). Fino a 10 crediti sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione SOA di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera). Si parte dunque con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti ma solo dopo 40 anni, e a due condizioni: se l’azienda ha 20 anni al momento della richiesta della patente e in 40 anni non ha commesso alcuna violazione.
Il ministero fa tre esempi concreti del meccanismo di attribuzione dei crediti ad aziende con patente rilasciata il 1 ottobre 2024. Un’azienda che al momento del rilascio della patente, il 1 ottobre 2024 ha 2 anni di iscrizione alla Camera di commercio e presenta la domanda senza certificare attività o investimenti in formazione, ha solo 30 crediti. Una seconda azienda che oltre ai 30 crediti di base ha maturato 12 anni di anzianità, ne aggiungerà altri 5, e potendo certificare attività, investimenti in formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne otterrà altri 5 per un totale di 40. Prendiamo poi un’azienda con 22 anni di anzianità, al momento dell’iscrizione otterrà 10 crediti da sommare ai 30 crediti di base, poi potendo certificare attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ne aggiungerà altri 5 e potendo certificare altre attività, investimenti e formazione ulteriori 2 per un totale di 47 crediti attribuiti.
FONTI Giorgio Pogliotti “Enti Locali & Edilizia”
