La Corte dei conti esclude anche la necessità di nominare il direttore dell’esecuzione
La Corte dei Conti, sezione regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 145/2024 conferma che l’assicurazione per responsabilità civile può riguardare solo le attività tecniche definite nell’allegato I.10. Inoltre, i contratti di forniture di importo inferiore ai 500 mila euro non richiedono il direttore dell’esecuzione e devono ritenersi esclusi dagli incentivi e dalla possibilità di stipulare l’assicurazione.
I quesiti
L’ente si rivolge alla sezione per alcuni chiarimenti – in tema di incentivi e di assicurazione per responsabilità civile dei dipendenti coinvolti nell’attività contrattuale – di grande attualità.
Nel dettaglio i quesiti posti riguardano, in primo luogo, se la stazione appaltante sia tenuta alla «stipula di polizza assicurativa per colpa grave che copra la Responsabilità civile verso terzi dei dipendenti incaricati quali Rup e direttori di esecuzione per le forniture di beni e servizi, se nominati, anche per importi inferiori a €. 500.000,00».
Con il secondo quesito si chiede di conoscere quali siano le attività svolte dal Rup che possano essere assicurate con la polizza e, segnatamente, se queste siano da rinvenirsi nell’elenco tassativo dell’allegato I.10 «ovvero sia limitata ad alcune di esse».
Da ultimo si riprende l’annosa questione se debba essere, o meno, il regolamento interno a stabilire i criteri di priorità sulla destinazione di quota degli incentivi a finanziaria la stipula delle polizze.
I riscontri
Prima di entrare nel dettaglio dei quesiti posti, la sezione ricorda come sia fatto divieto all’ente pubblico la stipula di polizze «volte alla copertura di danni erariale dei propri dipendenti», nulla osta, invece, anche per effetto delle chiare disposizioni del nuovo codice, la stipula per la responsabilità civile.
In relazione alla possibilità di assicurare anche i direttori dell’esecuzione di contratti di forniture di importo inferiore ai 500 mila euro, la deliberazione precisa che in relazione a questo tipo di contratti la nomina del direttore dell’esecuzione non è affatto consentita dalle nuove previsioni (in particolare nell’allegato II.14 art. 32) difettando, questi contratti, del requisito della complessità.
Più in particolare, dalle disposizioni contenute negli artt. 45, 114 e 32 (questo dell’allegato II.14) «il Collegio trae la conclusione che, per le forniture di importo inferiore a € 500.000,00, il problema non si ponga, in quanto la nomina del direttore di esecuzione diverso dal Rup è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro».
Soluzione, peraltro, già espressa dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che, con il parere n. 191/2023, con cui si è chiarito che – in relazione alle forniture – «rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria».
Per quanto concerne i servizi, invece, e precisamente per i servizi elencati nell’allegato II. 14 (art. 32) il Dec è obbligatorio a prescindere dall’importo e quindi anche nel sottosoglia.
I servizi richiamati dalla disposizione citata sono «a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi; h) servizi alberghieri e di ristorazione; i) servizi legali; l) servizi di collocamento e reperimento di personale; m) servizi sanitari e sociali; n) servizi ricreativi, culturali e sportivi».
In relazione alle attività «tecniche» oggetto di copertura assicurativa, il Collegio ritiene che le attività non possano che essere quelle indicate nell’allegato I.10 ed alcune di queste ben si attagliano anche ai servizi sopra richiamati e, evidentemente, a prescindere dall’importo. Ad esempio, la «programmazione della spesa per investimenti» e la «predisposizione dei documenti di gara», nonché la «regolare esecuzione» e la «verifica di conformità», mentre – si ripete – la sezione conferma che «tale ipotesi deve escludersi per i contratti di forniture di importo inferiore a euro 500.000».
La copertura assicurativa in parola, quindi, deve ritenersi obbligatoria in relazione alle attività declinate nell’allegato I.10 e, segnatamente, per le attività «concretamente richieste al Rup nella singola procedura di affidamento».
Circa il quesito sulla previsione dei criteri di riparto – anche in relazione alla destinazione per il finanziamento dei contratti di assicurazione – la sezione, ponendosi in una posizione del resto ovvia, evidenzia che «in sede municipale la fonte idonea possa anche essere individuata nel regolamento (vista l’autonomia regolamentare conferita all’ente ex articolo 7 del D. Lgs n. 267/2000), che andrà aggiornato in recepimento dei contenuti del nuovo codice dei contratti pubblici».
La predeterminazione da parte dell’amministrazione erogante – prosegue il Collegio – « è infatti una condizione essenziale, unitamente alla contrattazione decentrata, ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto di tali risorse».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
