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Progetto di fattibilità, l’approvazione spetta alla Giunta e non al dirigente

 

L’errore costa il finanziamento Pnrr a un Comune

 

Dal progetto di fattibilità tecnico-economica deve enuclearsi la prospettiva dell’accettazione sociale dell’opera pertanto, la sua approvazione compete alla Giunta e non al dirigente/responsabile del servizio. In questo senso la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII del 20 settembre 2024

La vicenda
Il caso trattato – relativo al pregresso codice – risulta di interesse anche in relazione alle nuove disposizioni in materia di attività contrattuale. Nel caso di specie il Comune ricorreva in appello avverso la sentenza del primo giudice (Tar Lazio, Roma sezione III, n.5718/2024) per essere stata esclusa dalla graduatoria di merito per l’accesso a dei finanziamenti Pnrr. Le ragioni dell’esclusione venivano fondate sul fatto che le progettazioni (i progetti di fattibilità tecnico/economica) non risultavano approvati dalla Giunta comunale ma dal responsabile del servizio tecnico.

Il giudice, altresì, escludeva anche la possibilità di integrare tale carenza con un soccorso istruttorio risultando, evidentemente, postumo rispetto agli atti del bando per i finanziamenti. Secondo il Comune ricorrente, la prima sentenza non risultava corretta per il fatto che i progetti in argomento, non costituendo oggetto di programmazione, non potevano che essere approvati dal responsabile del servizio. Questa sottolineatura non veniva condivisa dal primo giudice perché, in realtà, gli interventi dovevano essere oggetto della obbligatoria programmazione.

La sentenza
Il giudice d’appello conferma la prima pronuncia respingendo il ricorso. Più nel dettaglio, in sentenza si legge che l’attribuzione della competenza – circa l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della giunta comunale – risulta chiarita da un «consolidato e pacifico indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza amministrativa» – riferito al pregresso articolo 23 del codice del 201.

Al comma 5 dell’articolo citato si legge infatti che tale livello di progettazione (tecnico-economica) «definisce il quadro delle esigenze da soddisfare», rientrando quindi a pieno titolo negli indirizzi politico-amministrativi che l’ente locale persegue, «selezionandoli con un tasso di elevata discrezionalità, nell’interesse della collettività». Da notare che nel nuovo codice dei contratti – che riduce da 3 a 2 i livelli di progettazione – l’inciso riportato risulta ora previsto nel comma 6 dell’articolo 41 non mutando, evidentemente, la sostanza/natura giuridica di questo livello di progettazione.

La precisazione sul «quadro delle esigenze» prosegue il giudice, significa in definitiva, che è nel progetto di fattibilità che deve enuclearsi la prospettiva della «accettazione sociale dell’opera», poiché in esso «è trasfusa l’esigenza collettiva dell’opera stessa e il contemperamento degli interessi dei cittadini, rispetto ad altre possibili iniziative».

Se è questa la «natura giuridica della scelta alla base della decisione amministrativa, non vi è dubbio», prosegue la sentenza che l’approvazione «spetti alla Giunta comunale, quale sede naturale in cui vengono enucleati gli obiettivi e i programmi politico–amministrativi dell’ente locale».

Questa competenza, si chiarisce, viene confermata anche nel riparto di competenze previsto nel decreto legislativo 267/2000 ed in specie negli artt. 42, 48 e 107.

Dall’articolo 107 (che disciplina i compiti del dirigente/responsabili di servizio) si desume che il dirigente “avrebbe potuto dare esecuzione alla delibera giuntale di approvazione del progetto di fattibilità, adottando atti idonei ad impegnare l’ente verso l’esterno” – e quindi, in pratica, l’esternalizzazione della realizzazione della progettazione -, , ma non avrebbe «giammai potuto sostituirsi al suddetto organo nella valutazione politico-amministrativa, ad alto tasso di discrezionalità, delle caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, oltre alla comparazione delle ragioni della scelta della soluzione prospettata, in base alle valutazioni delle diverse soluzioni possibili in termini di costi e benefici per la collettività».

Alla Giunta comunale, invece, (ai sensi dell’articolo 48 comma 2) viene riserva la competenza residuale.

 

 

FONTI     Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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