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Sicurezza in cantiere, rilasciate 10mila patenti a crediti nelle prime 24 ore

Al debutto il nuovo sistema, con le domande al portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale. Pervenute oltre 200mila autocertificazioni via Pec

 

Articolo aggiornato alle ore 9,30 del 2 ottobre
Nel giorno del debutto, ieri alle 19, il portale dei servizi dell’Ispettorato nazionale del lavoro aveva emesso 8.794 patenti a crediti, altre 1.846 risultavano salvate in bozza ed erano arrivate 197.911 autocertificazioni tramite Pec. Il conto è salito rapidamente. Alle 24 di ieri, le patente emesse erano arrivate a 9.938 (con altre 2.166 che risultavano salvate in bozza) e 204.347 autocertificazioni inviate con Pec. È il primo bilancio – provvisorio e destinato a salire – delle richieste di patente a crediti, che da ieri è richiesto a imprese e lavoratori autonomi per operare nei cantieri edili. Considerando che la platea potenziale quantificata dal ministro del lavoro, Marina Calderone è di 900 mila soggetti, per una fase transitoria, è prevista una seconda opzione per evitare di sovraccaricare il portale Inl: imprese e lavoratori autonomi che già operano nei cantieri, possono presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti tramite Pec (dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it), compilando il modello allegato alla circolare dell’Ispettorato del lavoro dello scorso 23 settembre (reperibile sul sito dell’Inl) con validità fino al 31 ottobre. Ma dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza del semplice invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Sono esclusi ingeneri, geometri, architetti, in pratica tutti i soggetti che nei cantieri effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, oltre alle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per il rilascio della patente sono tre i requisiti richiesti a tutti: il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio; l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Nei casi previsti dalla normativa è richiesto anche il Documento di valutazione dei rischi, la certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni mortali per colpa grave del datore di lavoro (o suo delegato, o dirigente); in tal caso scatta anche la decurtazione di 20 crediti. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio che determini inabilità permanente o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro (o suo delegato o dirigente); in tal caso si tolgono 15 crediti. Il provvedimento di sospensione è adottato dall’Inl che verifica, al termine della sospensione cautelare, il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere dove si è verificata la violazione. La decurtazione di 8 crediti scatta per malattia professionale del lavoratore dipendente, a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione che comporti una parziale inabilità permanente del lavoratore.

Ma facciamo un passo indietro, per operare nei cantieri servono almeno 15 crediti. Si parte con 30 crediti di base e si può arrivare al massimo di 100 crediti, ma solo dopo 40 anni, e in determinate condizioni. Ai 30 crediti di base si aggiungono fino a ulteriori 10 crediti, in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio (fino a 5 anni di anzianità nessun credito, 3 crediti da 5 a 10 anni, 5 crediti da 11 a 15 anni, 8 crediti da 16 a 20 anni, 10 crediti oltre 20 anni). Viene poi aggiunto un credito per ogni biennio di attività senza violazioni, fino ad un massimo di 20. Si possono, inoltre, attribuire 40 crediti ulteriori: per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

 

FONTI    Giorgio Pogliotti    “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News