Tar Lazio: rilevante solo uno scostamento «significativo» rispetto a Tabelle ministeriali e contratti collettivi
Lo scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d’asta e quello risultante dalle Tabelle ministeriali è considerato “significativo”, quale causa di illegittimità che inficia la validità del bando di gara, quando deroga in termini macroscopici e non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue e viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore. Questo è quanto disposto dal Tar Lazio, sez. II, sentenza n. 23738/2024.
In particolare, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento di servizi di raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti e, all’esito della quale, un operatore economico non partecipante alla gara presenta ricorso al Tar chiedendo l’annullamento degli atti di gara per presunta violazione dell’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplinano i criteri di calcolo del costo della manodopera. Secondo la ricorrente, tale costo sarebbe stato inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto applicando le Tabelle ministeriali settoriali e il Ccnl di riferimento. La stazione appaltante, resistente in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per non aver partecipato alla gara impugnata. Il giudice, pur ritenendo che l’eccezione di inammissibilità del ricorso presentasse profili di rilevanza ha deciso di esaminare il ricorso nel merito considerato la contestata «l’assoluta insostenibilità della base d’asta proposta» e «il valore significativo dell’appalto rispetto al presunto costo ridotto della manodopera».
In primis il collegio rileva che «si deve considerare che la giurisprudenza amministrativa, laddove ha formulato un giudizio di incongruità e illogicità della lex specialis in parte qua, in relazione alla individuazione di una base d’asta “già in partenza” al di sotto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti da fonti autorizzate dalla legge, ha valorizzato un disallineamento “evidente e significativo” tra il valore, assunto a base d’asta, e i livelli retributivi orari indicati nelle tabelle ministeriali (cfr. CGARS, Sez. giurisdizionale, 13 dicembre 2019, n. 1058)». Non bisogna dimenticare, a tal proposito, che la congruità della base d’asta e l’intangibilità dei trattamenti salariali minimi inderogabili è un presidio per l’interesse pubblico a che l’esecuzione dei contratti pubblici non venga compromessa da dinamiche “ribassiste”, per garantire la serietà dell’offerta e la corretta esecuzione delle prestazioni appaltate e sia l’adeguatezza delle spettanze retributive dovute ai lavoratori (cfr. CGARS, Sez. giurisdizionale, 13 dicembre 2019, n. 1058).
Per giurisprudenza amministrativa una base d’asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali non è di per sé causa di illegittimità ma lo diventa quando «vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore (Tar Lombardia – Milano, Sez. IV, 24 giugno 2021, n. 1546)». Occorrerà quindi verificare se c’è uno scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d’asta e quello risultante dalle Tabelle ministeriali e se questa differenza è in grado di inficiare la validità del bando e non garantisce la possibilità di presentare le offerte congrue.
Ma lo scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d’asta e quello risultante dalle Tabelle ministeriali quando può essere considerato rilevante? La più recente giurisprudenza in materia considera “significativo” «lo scostamento oscillante, a seconda dei livelli contrattuali del personale, tra un minimo del 34% ed un massimo del 48% (v. TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 16/12/2024, n. 4116)».
Nel caso di specie, sebbene la parte ricorrente non ha indicato la percentuale di riduzione contestata, il disallineamento calcolato dal giudice oscillerebbe tra valori ben inferiori a quelli ritenuti significativi al fine di inficiare la validità dell’intera procedura di gara. La ricorrente in realtà contesta il sistema organizzativo proposto dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio in quanto non avrebbe preso in considerazione i costi della forza lavoro del personale al momento impiegato alle dipendenze dell’attuale appaltatore. Il giudice evidenzia che la stazione appaltante ha agito correttamente in quanto, sebbene ha calcolato il costo della manodopera prendendo in considerazione il livello medio in riferimento al personale necessario a svolgere le mansioni descritte nel piano industriale, la stima è stata sempre fatta facendo riferimento al costo medio in relazione «ad una organizzazione d’impresa “prototipo”, nel rispetto dei livelli contrattuali funzionali alle mansioni da svolgere» applicando le Tabelle ministeriali. Questo modello “prototipo” di organizzazione del servizio, configurato nel bando di gara «risulta, quindi, espressione discrezionale delle scelte organizzative e/o gestionali della stazione appaltante, nonché conforme ai parametri di logicità e coerenza, alla luce dei dati indicati nel piano industriale, delle modalità di raccolta dei rifiuti e dei livelli professionali degli operatori interessati». Sulla base di queste considerazioni il Collegio respinge integralmente il ricorso.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
