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Gare, il superamento dei limiti dell’offerta non è causa di esclusione

Tar Campania: le clausole espulive devono essere interpretate con buon senso alla luce del favor partecipationis

 

La limitazione dimensionale della relazione tecnica allegata all’offerta non può costituire causa di esclusione dalla gara, in quanto si porrebbe in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, del principio di imparzialità e del buon andamento. La prescrizione di tali limiti dimensionali non può avere natura prescrittiva e dev’essere interpretata «cum grano salis» in ossequio al principio del favor partecipationis.

Questo è quanto disposto dal Tar Campania, sez. I, n. 30/2025, pronuncia valevole anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 209/2024 (il Correttivo appalti), in quanto non modifica o integra le norme in argomento.

In particolare, è stata indetta una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, all’esito della quale, un operatore economico presenta ricorso al Tar contestando la regolarità dell’offerta dell’aggiudicatario per violazione dello specifico limite dimensionale della relazione tecnica (10 facciate). Il Collegio definisce il giudizio in forma semplificata rilevando che le clausole aventi portata escludente, in caso di dubbio, devono essere interpretate in ossequio al principio del favor partecipationis.

La prescrizione di limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all’offerta quindi dev’essere interpretata “cum grano salis”, utilizzando un po’ di buon senso, (Cons. Stato, Sez. V, n. 7815/2023) e, tendo conto anche che «il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], deve fornire prova – anche solo presuntiva che la violazione si sia … tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro» (Cons. Stato, sez. V, n. 5112/2021; Id., n. 6857/2020; Id., n. 5777/2020; Id., sez. III, n. 2516/2021, Cons. di Stato sez. IV, n. 11371/2023).

Nel caso di specie il disciplinare di gara non prevedeva alcuna sanzione espulsiva automatica connessa al superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, ma la subordinava alla valutazione della stazione appaltante laddove «da detto superamento risultasse la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura». Dunque spettava alla Commissione di gara «nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica» verificare se la proposta esaminata fosse «inutilmente sovrabbondante» in violazione del principio di aggravamento del procedimento.

Anche l’Anac con la delibera n. 402/2021 ha evidenziato che «la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere … una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza,… nessuna disposizione normativa correla l’esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l’offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Par di prec. Del. n. 819/2018)“» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 12303/2024 cit.)». Per tutte queste ragioni il ricorso è stato respinto.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

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