L’associazione pubblica il focus sul testo aggiornato: bene equo compenso e requisiti di partecipazione, ripristinare l’anticipazione e recepire le linee guida Anac
Bene l’estensione al decennio (in luogo dei tre anni) dell’arco temporale di riferimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale per la partecipazione alle gare, e ai migliori cinque dell’ultimo triennio, per i requisiti di capacità economico-finanziaria. Bene anche il compromesso sull’equo compenso («che chiude una stagione di contenzioso destabilizzante per le stazioni appaltanti»). Giudizio positivo anche sulle «maggiori tutele per i contratti attuativi degli accordi quadro». Bene, infine, «le modifiche introdotte ai contenuti della progettazione e al coordinamento di questa parte con le novità apportate relativamente alla modellazione elettronica». In un focus dedicato a tutte le novità del testo che riguardano i servizi tecnici, l’associazione delle società di ingegneria riconosce i passi avanti fatti nella stesura del correttivo appalti. Il documento, pubblicato il 14 gennaio, individua 21 novità – dai requisiti di partecipazione al Bim, dal fascicolo dell’operatore al principio di rotazione, dal Rup al collego consultivo tecnico – che vengono spiegate nei contenuti e commentate sotto il profilo dell’impatto e delle conseguenze per il settore.
E in molti casi la valutazione non è positiva. A fronte infatti delle novità valutate positivamente dall’Oice, non si nascondono riserve e critiche su altri punti che invece deludono. A cominciare dal mantenimento dell’esclusione dall’anticipazione contrattuale per tutte le prestazioni intellettuali. Peraltro, sottolinea l’Oice, l’anticipazione è ammessa per la progettazione esecutiva negli appalti integrati ma viene riconosciuta all’impresa e non al progettista. «È necessario che questa grave discrasia sia chiarita in modo che per tutti i servizi intellettuali (e quanto meno per quelli di ingegneria e architettura) l’anticipazione sia riconosciuta», chiedono le società di ingegneria. Vanno inoltre recepite – insiste l’Oice – le linee guida 1/2016 dell’Anac sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, «le uniche a non essere state trasfuse negli allegati» del codice appalti. I progettisti lamentano l’esclusione anche da un altro tema caldo sul quale le imprese di costruzione sono state invece ascoltate, quello della revisione prezzi. «La redazione di un progetto – sostiene l’associazione – non è una prestazione “istantanea” (e quindi esclusa dall’art. 60) perché richiede tempo per le autorizzazioni e per le revisioni richieste dai committenti e quindi impegna studi e società per un tempo spesso rilevante e anche di due/tre anni». Un’altra richiesta riguarda la verifica dei progetti, che prevede una suddivisione fra operatori accreditati e non accreditati, «con l’effetto di una riserva assoluta a vantaggio di poche società per l’attività di verifica di progetti di importo superiore a 20 milioni di lavori». Perplessità, infine, anche sulla soppressione del rating di impresa «che nel nostro settore sarebbe stato utile per integrare le verifiche formali e le valutazioni sull’affidabilità e correttezza degli operatori economici, spesso rimesse alle sole certificazioni di vario genere».
FONTI M.Fr. “Enti Locali & Edilizia”
