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Appalti di manodopera, reverse charge nei trasporti e logistica

 

Restano scoperte altre realtà che fanno spesso ricorso alla forza lavoro esterna

 

Con la legge di Bilancio 2025, commi dal 57 al 63, il legislatore con l’intento di porre un freno alle frodi Iva negli appalti di fornitura di manodopera ha apportato nuove e più significative modifiche all’articolo 17, comma 6, lettera a-quinquies, del decreto Iva, prevedendo l’obbligo di fatturazione con il meccanismo di reverse charge, da cui consegue la traslazione del debito Iva dal prestatore al committente, in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibile in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica, con esclusione delle operazioni effettuate verso pubbliche amministrazioni (articolo 17-ter del Dpr 633/1972) e agenzie per il lavoro (Dlgs 276/2003).

La lettera a-quinquies, già presente nel Testo Iva, che estende però il reverse charge a tutti i «committenti» non è mai entrata in vigore, in quanto aveva ottenuto parere negativo dalla Commissione europea con documento COM(2020) 243 final, del 22 giugno 2020.

Anche la nuova misura, come in passato, non è prontamente operativa ma soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea, in deroga all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

In proposito, il legislatore ha prudenzialmente previsto una soluzione alternativa per limitare le frodi all’Iva in caso di mancata autorizzazione dell’UE. Infatti, nelle more dell’autorizzazione comunitaria è stato previsto che per le suddette prestazioni di servizi rese esclusivamente nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e servizi di logistica, il prestatore e il committente hanno la facoltà di optare affinché il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta per l’operazione. La procedura prevede che il prestatore emette fattura con la relativa imposta, ex articolo 21 del decreto Iva, mentre il committente provvede al versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura. L’opzione ha durata triennale e deve essere comunicata all’agenzia delle Entrate tramite modello approvato con Provvedimento del direttore della stessa. L’opzione si considera effettuata alla data di trasmissione del modello da parte del committente.

Nel caso l’Iva dovesse risultare non dovuta, al committente spetta il diritto al rimborso, ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972, ma solo se dimostra l’effettivo versamento dell’imposta.

A carico del committente è prevista l’applicazione della sanzione, ex articolo 6, comma 9-bis1, 1° periodo, del Dlgs n. 471/1997, per eventuali errori nell’applicazione del reverse charge, ovvero, si applica la sanzione fissa compresa tra 250 e 10.000 euro. Il prestatore rimane solidalmente responsabile per il pagamento della sanzione. È lasciato, inoltre, a un successivo provvedimento delle Entrate la disciplina delle modalità operative per l’attuazione delle novità in parola.

La novellata lettera a-quinquies dell’articolo 17, comma 6, del decreto Iva, ancorché consegue l’effetto di combattere le frodi all’Iva nel settore degli appalti con impiego di manodopera e attrezzature del committente, con esclusivo riguardo al settore economico del trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, lascia però scoperte tutte le altre realtà economiche che pur gestendo in proprio il magazzino, trasporto e logistica fanno sovente ricorso all’impiego di manodopera esterna, specialmente per far fronte ai picchi di lavoro, mediante contratti di appalto e subappalto, incorrendo incolpevolmente nel rischio concreto di vedersi riqualificati i contratti in quelli di somministrazione illecita di manodopera, con tutti gli effetti che ne conseguono, tra cui si ricorda quello penale reintrodotto dall’articolo 29, comma 4, del Dl 56/2024, che ha modificato l’articolo 18 del Dlg. 276/2003. Per ovviare a tale problematica e ridurre il rischio di frodi all’Iva, sarebbe bastato estendere il regime opzionale di cui sopra a tutte le restanti categorie economiche interessate dalla tematica in questione, tra l’altro, non in contrasto con la previsione recata dalla predetta lettera a-quinquies.

 

 

FONTI        Antonio Veneruso      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News