Brancaccio: contraria al diritto Ue e incostituzionale la norma che impedisce di utilizzare i certificati lavori delle opere subaffidate ai fini della qualificazione
Appena varcato il traguardo delle due settimane dall’entrata in vigore piovono già le prime richieste di modifica del Correttivo appalti (Dlgs 209/2024, cui il nostro giornale ha dedicato uno speciale con tutti i testi e approfondimenti delle singole misure). A farsene portatore è l’associazione dei costruttori (Ance), che per bocca della presidente Federica Brancaccio ha chiesto di correggere subito la norma che limita l’utilizzo delle opere eseguite in subappalto ai fini della qualificazione. Ascoltata in commissione Affari costituzionali del Senato sul decreto Milleproroghe, Brancaccio ha sottolineato che «l’impossibilità, per l’operatore che ricorre al subappalto, di utilizzare i lavori subappaltati ai fini della qualificazione Soa si traduce, di fatto, in un ostacolo indiretto alla possibilità di ricorrere a questo istituto», elemento che metterebbe la novità del correttivo a rischio di contestazione Ue. Secondo i costruttori la norma presenta inoltre possibili vizi di incostituzionalità, «introducendo una evidente disparità di trattamento a sfavore degli operatori nel settore dei lavori pubblici, considerato che la limitazione in commento opera solo ai fini del conseguimento dell’attestazione Soa, rispetto a quelli del settore dei servizi e delle forniture, per i quali tale limitazione non sussiste».
«Va inoltre evidenziato – ha aggiunto la presidente – che tale modifica non tiene assolutamente conto del ruolo che l’appaltatore svolge nell’esecuzione dell’appalto, ossia della responsabilità che grava sullo stesso rispetto alla totalità dei lavori, ivi compresi quelli affidati in subappalto, nei confronti della stazione appaltante, sia pure in via solidale. Né considera che, per tale ragione, l’appaltatore presta molteplici garanzie, che vengono commisurate sull’intero valore dell’opera, e pertanto a prescindere dal fatto che una quota dei lavori sia stata eventualmente eseguita in subappalto».
Sottolineata negativamente anche l’assenza totale di un regime transitorio, «idoneo a regolare i rapporti contrattuali in essere e genera il rischio di forti problemi applicativi». Anche se agli occhi dei costruttori la novità dovrebbe comunque essere applicata esclusivamente ai contratti assegnati dopo l’entrata in vigore del decreto Correttivo e dunque dopo il 31 dicembre 2024. «Ciò – ha aggiunto Brancaccio – in quanto si tratta di una previsione che condiziona, anche fortemente, le scelte di organizzazione del lavoro, considerata l’impossibilità di valorizzare il subappalto a fini qualificatori. Scelte che, evidentemente, non possono essere alterate nei loro effetti ex post e per legge. Ciò vale anche per i subappaltatori di terzo livello».
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
