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Gare, rate per debiti fiscali da definire prima della scadenza dell’offerta

Consiglio di Stato: l’istanza di rateazione deve essere già accolta con un provvedimento. Inoltre l’impresa deve sempre dichiarare la sussistenza della violazione non definitivamente accertata

Il requisito di regolarità fiscale si considera sussistente se, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo. Non è considerata sufficiente, invece, l’ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta. Inoltre, in applicazione del principio di buona fede (art. 5 del d.lgs. n. 36/2023) l’operatore economico ha l’obbligo di dichiarare la sussistenza di un violazione fiscale anche non definitivamente accertata.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 1628/2025. Pronuncia che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 209/2024, decreto correttivo e integrativo del codice dei contratti pubblici.

In particolare, è stata indetta una procedura negoziata senza bando previa indagine di mercato da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. La stazione appaltante all’esito della procedura provvedeva ad escludere l’operatore economico in conseguenza all’emersione di una violazione grave, definitivamente accertata, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse: l’accordo di rateizzazione non era perfezionato anteriormente alla scadenza di presentazione delle offerte come richiesto dall’art. 94, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 e si riteneva altresì sussistente un grave illecito professionale. Respinto il ricorso al Tar, l’operatore economico ricorreva in appello.

Il ricorrente contestava che l’accordo di rateizzazione avrebbe fatto decorrere un nuovo termine sia per pagare il debito fiscale che per impugnare l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario. Il Collegio non condivide quanto eccepito dal ricorrente. Richiamando l’indirizzo sostenuto dalla Cassazione, sostiene che un credito iscritto a ruolo, se ridotto nell’ammontare a seguito dello sgravio fiscale, non necessita di una nuova iscrizione a ruolo, e può essere impugnato solo per contestare l’illegittimità del diniego di sgravio. Nel caso in esame, a seguito dello sgravio parziale, la cartella di pagamento è divenuta definitiva e non può essere impugnata per la parte residua della somma contestata, determinando, come rilevato dal Collegio di prime cure, l’irregolarità definitivamente accertata. Infine, il requisito di regolarità fiscale si considera sussistente solo dove «prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo e non anche nelle ipotesi in cui l’iniziale irregolarità abbia dato luogo alla richiesta di dilazione, solo successivamente accolta». La pendenza fiscale, anche se non ancora definitivamente accertata, inoltre, dev’essere comunicata alla stazione appaltante, in applicazione del principio di fiducia di cui all’art. 5 del codice.

Oggetto dell’obbligo dichiarativo «è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere alla stazione appaltante di valutare se il comportamento pregresso assuma una qualificazione oggettiva in grado di incrinare l’affidabilità e l’integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione…». Anche in applicazione dell’art. 1, comma 2 bis della L. n. 241/1990, per cui i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi di collaborazione e della buona fede, il concorrente, in fase di gara, deve avere un comportamento trasparente, che consente alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità e perciò, nel caso in esame, l’operatore economico era tenuto a comunicare i debiti fiscali ai sensi dell’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023. Il Consiglio, dunque, confermando quanto rilevato dal giudice di prime cure rileva la «sussistenza di un grave illecito professionale, idoneo ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, ravvisando quindi gli elementi sintomatici previsti dall’art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 e la presenza di ‘adeguati mezzi di prova’, nella specie costituiti dal Certificato di irregolarità fiscale». Pertanto l’appello viene respinto.

 

 

 

FONTI       Silvana Siddi      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News