Dai pareri pubblicati dal Mit è possibile ricavare il metodo da seguire per non incorrere in errori
Il nuovo quaderno Anci (n. 54/2025) dedicato alla disciplina per il riparto degli incentivi per funzioni tecniche contiene (almeno) un aspetto su cui appare necessario soffermarsi.
Incentivo e concessione
Nelle premesse si rammenta che il parere n. 2445/2024 del Mit ha confermato l’applicazione degli incentivi anche alle concessioni. È bene annotare che nella stessa relazione tecnica al Dlgs 36/2024, di utile supporto all’applicazione delle disposizioni codicistiche, si conferma come siano cadute tutte le previgenti restrizioni e/o sostanzialmente tutti i limiti.
Il problema che rimane aperto è la definitiva soluzione della questione sulle modalità di calcolo del compenso da assegnare al gruppo lavoro che si occupa della procedura di affidamento. Nel quesito posto, l’aspetto che veniva prospettato, non a caso, riguardava proprio le modalità di calcolo dell’incentivo.
Nel dettaglio si chiedeva se deve ritenersi corretto «calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’Iva) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo)».
Il quesito sembra piuttosto chiaro e, soprattutto, si chiede in definitiva se l’incentivo debba o meno caricare/gravare sull’affidatario/concessionario tramite canone (concessorio) spettante all’amministrazione/ente concedente.
Focus solo sul valore della concessione
A ben valutare, nel riscontro si tace proprio sulla questione principale ovvero su come si deve operare per calcolare e liquidare l’incentivo. Il riscontro, in effetti, si concentra solamente sulle questioni afferenti il valore della concessione. Il Mit, quindi, spiega con un richiamo alle disposizioni vigenti (art. 179 comma 1), che «il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi».
In realtà, una prima certezza rispetto al quesito in parola viene espressa in un diverso parere (n. 2635/2024) di particolare utilità sotto il profilo pratico (e quindi utile ai Rup e, soprattutto, da tenere in considerazione nella predisposizione del regolamento e/o dell’atto generale di disciplina del riparto incentivi). Con il quesito in parola – in sostanza – si è chiesto all’ufficio di supporto «se sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all’interno dei documenti di gara, che l’importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all’Ente (Comune) da parte dell’aggiudicatario della gara in esame» e, in particolare,«“se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell’aggiudicatario (nda della concessione) tra le voci di costo del Pef posto a base di gara». Infine, ulteriore quesito, «se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull’effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario».
Una guida per i Rup
La risposta, assolutamente condivisibile – perché anche rispettosa della disposizioni codicistiche -, sembra piuttosto chiara tanto da costituire una autentica “guida” nell’azione dei Rup e gli enti concedenti.
In relazione alla prima questione, ovvero sul carico dell’incentivo sul concessionario con successivo pagamento da parte dell’ente, il Mit evidenzia che «la risposta al primo quesito è negativa». Si spiega, quindi, che pur vera l’applicabilità degli incentivi anche alle concessioni ma l’importo in parola deve essere stabilito «negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti». Per il resto si ritorna sulla determinazione del valore della concessione.
La certezza che emerge dal parere è che il costo degli incentivi non può essere addossato al concessionario perché, evidentemente, incide anche sul piano economico finanziario e sul conseguente equilibrio dell’intervento.
L’utilizzo del canone di concessione
Analizzando i quesiti e ponendoli in rapporto con l’articolo 45 emerge, in sostanza l’unica possibile risposta al problema. Assodato che l’incentivo non può caricare/gravare sul concessionario e, considerando il fatto che dalla concessione l’ente – salvo esenzioni motivate – riceverà un canone, giocoforza è sul canone che il compenso andrà caricato. La circostanza che il canone venga utilizzato in questo modo (per compensare il gruppo lavoro) non interessa il concessionario sempre che tale importo non venga in maniera arbitraria o surrettizia calcolato per poter corrispondere il compenso in argomento.
È chiaro che se su questi aspetti non viene adottato un presidio generale attento – che coinvolgerà evidentemente più soggetti all’interno dell’ente e non il solo Rup – si rischia di commettere errori (si pensi al compenso che può determinare una concessione pluriennale di centinaia di migliaia di euro). Pertanto, l’incentivo non potrà che essere calcolato sul canone ma previa decisione della stessa amministrazione. Intermediata in delegazione trattante.
Da notare che l’articolo 45 – per l’avveduto intervento degli estensori – ammette una ulteriore ipotesi che può essere utilizzata (previa disciplina nel regolamento sugli incentivi) sempre a carico dell’ente concedente. Si allude al periodo di chiusura del secondo comma dell’articolo in argomento in cui si legge come sia «fatta salva, (…), la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti». In pratica, il regolamento o l’atto generale dovrebbe disciplinare la fattispecie in argomento.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
