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Incentivi 2% ok anche in caso di revoca dell’appalto, ma niente bonus per i programmi finanziari

 

Le risposte del Mit ai quesiti posti dalle amministrazioni sui bonus per i tecnici della Pa. Chiarito anche che l’erogazione dei premi è subordinata alla conclusione del contratto

 

L’erogazione del bonus del 2% per le attività tecniche svolte dal personale interno alle amministrazioni è subordinata alla conclusione del contratto con l’impresa incaricata di eseguire la prestazione progettata o programmata. Dunque per ottenere il bonus non basta aver svolto le attività incentivabili, se poi l’appalto non viene siglato. Per altro verso, l’incentivo, dopo la conclusione del contratto, può essere riconosciuto anche in caso di revoca o risoluzione dell’accordo. Infine, tra le attività che danno diritto agli incentivi figura di certo l’attività della «programmazione della spesa per investimenti», dunque i programmi triennali e annuali di lavori, servizi e forniture, ma sono invece escluse le attività legate alla gestione degli aspetti finanziari dei contratti.

Sono le indicazioni che emergono da tre pareri sottoposti al Servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture, cui gli uffici di Porta Pa hanno risposto in questi giorni.

Per l’erogazione serve il contratto
Il primo quesito (parere n. 3090/2025) serve a chiedere al ministero la possibilità di erogare l’incentivo ai dipendenti anche nel caso in cui l’attività progettata non sia andata a buon fine. A sottoporre il quesito è l’Autorità idrica toscana. Nella richiesta si sottolinea che i tecnici interni all’amministrazione hanno eseguito tutte le fasi di progettazione e programmazione per lo svolgimento di una gara relativa all’affidamento del servizio idrico integrato. Il punto è che ora l’ente non è più certo che la gara verrà svolta davvero, visto che si potrebbero verificare anche le ipotesi di «proroga contrattuale dell’attuale concessione» o «altre modalità di gestione del servizio idrico». Il quesito allora verte sulla possibilità di «procedere comunque all’erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche ai soggetti nominati in quota parte, in relazione alle attività di programmazione e progettazione effettivamente svolte». La risposta del Mit è negativa. Sul punto da Porta Pia ricordano infatti che «ai fini dell’erogazione dell’incentivo occorre che sia stipulato il contratto».

Bonus ok anche in caso di revoca
D’altra parte, ai fini dell’erogazione dell’incentivo, una volta stipulato il contratto non importa che l’opera progettata non venga effettivamente realizzata. A chiarire il punto è il parere n. 3078/2025. Nel quesito si chiede se una volta concluso il contratto l’inventivo sia erogabile anche «ai soggetti che hanno svolto le attività di programmazione e di predisposizione dei documenti di gara, indipendentemente dal completamento dell’opera». E anche se l’ipotesi resta valida nel caso in cui il mancato completamento dipenda dalla scelta di risolvere il contratto con l’impresa. Per entrambi quesiti, spiega il Mit, «la risposta è affermativa», «a condizione che l’ente lo abbia espressamente previsto nella disciplina relativa agli incentivi tecnici».

Niente incentivi per la gestione finanziaria
L’ultimo chiarimento riguarda il perimetro delle attività incentivibili. A sottoporre il quesito (n. 3076/2025) è un ente tratto in dubbio dalla lettura di due deliberazioni della Corte dei Conti Toscana che agli occhi di chi ha richiesto l’intervento del Mit sembrerebbero escludere alcune attività di programmazione. Rispondendo al quesito, il Mit rilegge norme e deliberazioni spiegando che anche nella presa di posizione dei giudici contabili non ci sono deviazioni rispetto alle indicazioni già fornite sul punto sia dal ministero che dall’Autorità Anticorruzione. In sintesi, il Mit conferma che tra le attività incentivabili figurano sicuramente le attività di programmazione della spesa per investimenti, dunque il programma triennale e l’aggiornamento annuale, mentre per esplicita indicazione di Anac resta fuori dal perimetro «l’incentivazione di altre attività relative agli aspetti finanziari, quali l’attività relativa all’accensione del mutuo per il finanziamento dell’opera».

Sul punto il Mit ribadisce che «a ben vedere, le due deliberazioni della Corte dei Conti Toscana citate nella richiesta di parere ribadiscono, anziché portare a conclusioni differenti, gli orientamenti del Mit e di Anac». Infatti nelle deliberazioni si ribadisce la possibilità di riconosce i bonus per le attività di programmazione, sottolineando però che tra queste non possono essere ricomprese «tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa». «In conclusione, – si sintetizza, dunque nel parere – rispondendo al quesito posto: quali siano le attività incentivabili riconducibili alla previsione normativa di programmazione della spesa per investimenti, se, cioè, in tale locuzione rientrino o meno le attività di cui all’art. 21 D.Lgs. 50/2016 (e, ora, di cui all’art. 37 D.Lgs. 36/2023), la risposta è positiva. Per quanto sopra riportato, non si ritengono invece incentivabili le altre attività di programmazione, relative al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari».

 

 

FONTI      Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

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