Per la Suprema Corte non si viola il codice deontologico degli architetti accettando compensi simbolici, ma in campo pubblico lo scenario è mutato con il nuovo codice appalti
Arriva anche il sigillo della Cassazione sulla querelle del bando promosso dal Comune di Catanzaro per ottenere a costo zero un nuovo piano strutturale della città. I più attenti ricorderanno che la questione aveva suscitato ampie polemiche sulla legittimità dei bandi-gratis proposti dalle amministrazioni, attraversando anche le aule della giustizia amministrativa che, con una sentenza del Consiglio di Stato arrivata nel 2017, ha rigettato i ricorsi proposti da chi contestava la possibilità di chiedere prestazioni professionali gratuite, tra cui anche il locale Consiglio dell’ordine degli architetti. La questione è stata talmente sentita da alimentare parte del dibattito propedeutico alla messa a punto del nuovo codice appalti che, non a caso, all’articolo 8 ha introdotto il divieto di prestazione d’opera intellettuale gratuita.
La notizia di oggi è che con la sentenza n. 7431/2025, la Corte di Cassazione ha annullato la sanzione disciplinare inflitta dall’Ordine degli architetti di Como all’architetto Sergio Dinale, vincitore della gara di Catanzaro, ritenendo che l’accettazione di un incarico pubblico con compenso simbolico non costituisca automaticamente una violazione deontologica.
Come anticipato, la vicenda ha origine dal bando promosso dal capoluogo calabrese per la redazione del nuovo piano strutturale della città, che prevedeva un compenso simbolico di un euro, oltre al rimborso spese fino a 250.000 euro. Il bando aveva suscitato forti polemiche all’interno della comunità professionale, con il locale Consiglio dell’ordine degli Architetti che si era opposto alla gara, contestandone la legittimità e denunciando un rischio di svilimento della professione. Tuttavia, nel 2017, il Consiglio di Stato aveva rigettato i ricorsi confermando la validità dell’iniziativa.
Il procedimento disciplinare il ricorso in Cassazione
Proprio l’architetto Dinale, vincitore della gara, era stato successivamente sanzionato dall’Ordine degli Architetti di Como con una sospensione di 60 giorni dall’esercizio della professione, per aver accettato l’incarico (nel frattempo andato avanti con la presentazione di un documento preliminare del Psc a fine 2023 poi sottoposto alla Conferenza di pianificazione).
Secondo l’Ordine, accettare quell’incarico costituiva una violazione deontologica e avrebbe falsato il mercato, alterando la concorrenza e privando altri professionisti della possibilità di partecipare con compensi adeguati. L’architetto ha impugnato la sanzione dinanzi al Consiglio nazionale, che ha confermato il provvedimento disciplinare, ritenendo che il professionista avesse violato gli articoli del codice deontologico che vietavano la rinuncia al compenso salvo eccezioni specifiche (ragioni affettive, etiche o sociali).
Si arriva così al ricorso in Cassazione, con cui l’architetto ha ribadito la legittimità dell’incarico ricevuto in forza di una gara promossa anche dal Consiglio di Stato e sostenendo la scelta di e, ma può rappresentare una scelta strategica finalizzata a migliorare il proprio profilo professionale e acquisire esperienza su progetti di rilievo.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando per prima cosa l’assenza di una violazione automatica del codice deontologico. Su questo punto la Corte ha sottolineato che la semplice accettazione di un incarico con compenso simbolico non costituisce di per sé una violazione disciplinare, in assenza di prove concrete che dimostrino un intento anti-concorrenziale. La Corte ha poi richiamato la sentenza del 2017, in cui i giudici amministrativi avevano riconosciuto che un appalto pubblico può essere assegnato anche senza un compenso finanziario diretto, a condizione che il professionista ne tragga comunque un’utilità economica indiretta. Infine, la sentenza sottolinea il valore del ritorno d’immagine, in base al quale la possibilità di acquisire un incarico di prestigio come la redazione del piano strutturale di una città rappresenta un vantaggio concreto per il professionista, indipendentemente dall’entità del compenso. «Ad avviso del Collegio – si legge nella sentenza – , alla luce dell’evidente vantaggio che può conseguire l’aggiudicatario dell’incarico professionale, risulta concretata una delle ipotesi in cui è legittimamente possibile rinunciare al compenso (ovvero accettare un compenso non di natura finanziaria, ma lato sensu economico), e deve escludersi che ricorra la dedotta violazione dell’art. 20.2 del codice deontologico, così come del pari deve escludersi la violazione delle regole concorrenziali di cui all’art. 24.7».
L’impatto della sentenza e il confronto con il nuovo codice appalti
La decisione della Cassazione rischia di rinfocolare le polemiche sul valore dei compensi professionali. Da un punto di vista privato si conferma che la gratuità di un incarico non è di per sé illecita, anche se lascia aperta la questione di come bilanciare la tutela della professione con la libertà contrattuale. Da un punto di vista relativo agli incarichi pubblici va invece valutata alla luce del mutato contesto normativo del nuovo codice appalti (Dlgs 26/2023), dato che la vicenda è stata decisa sulla scorta del vecchio codice del 2016 (Dlgs 50/2026).
All’epoca dei fatti, la normativa sugli appalti pubblici non aveva un divieto espresso sui bandi a titolo gratuito. Il principio generale prevedeva che gli incarichi professionali fossero retribuiti («contratti a titolo oneroso»), ma la giurisprudenza ha interpretato in modo elastico la possibilità che un’amministrazione potesse bandire una gara con un compenso simbolico, purché vi fossero benefici indiretti per il professionista.
Con il Dlgs 36/2023, la posizione è diventata molto più netta: l’articolo 8 stabilisce «le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione». Al di là delle eccezioni, viene chiarito che «la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso», altro principio che ha fatto molto discutere fino all’intervento del Correttivo (Dlgs 209/2024).
Conclusione? Con questa sentenza la Cassazione ha ribadito che la scelta di accettare incarichi con compensi ridotti deve essere valutata caso per caso, senza automatismi punitivi. Tuttavia, l’entrata in vigore del nuovo codice appalti ha cambiato completamente lo scenario. Ed è probabile che se la vicenda del Comune di Catanzaro si ripetesse oggi l’esito sarebbe diverso.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
