La risposta a un quesito del servizio di consulenza giuridica della Provincia di Trento
Il servizio di consulenza giuridica della Provincia autonoma di Trento, con il parere 479/2025, ritorna sulla questione dei rapporti tra affidamento diretto e criteri di aggiudicazione fornendo spunti di riflessione pratico-operativa per i Rup.
Il quesito
Nel quesito si evidenzia che i riferimenti al criterio di aggiudicazione contenuti nell’articolo 108, comma 2 – al netto dell’ipotesi di cui alla lettera a) – contiene un riferimento al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che riguarda direttamente la sola procedura negoziata (si tratta infatti di richiami a contratti di importo pari/superiore ai 140 mila euro).
Inquadrata la questione sotto il profilo della regola si chiede in che modo il Rup debba approcciarsi nel caso in cui intenda procedere con l’affidamento diretto nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera.
Più nel dettaglio, si chiede – per poter operare con l’affidamento diretto – «quale criterio di aggiudicazione utilizzare lasciando spazio, in apparenza, alla scelta discrezionale della stazione appaltante» e in caso di affidamenti di servizi ad alta intensità di manodopera (es. servizio di pulizia per un importo di centomila euro) e sia possibile procedere utilizzando il prezzo più basso.
Il riscontro
Nel riscontro, l’ufficio di supporto evidenzia ciò che anche viene confermato nella recente giurisprudenza (e nello stesso vademecum dell’ Anac) ovvero che l’affidamento diretto non è una procedura di selezione o una gara neppure nel caso in cui il Rup acquisisca una pluralità di preventivi.
La scelta dell’affidatario, infatti, non si desume in seguito ad un procedura (che risulterebbe priva di ogni discrezionalità) ma «è operata discrezionalmente» dal Rup «sulla base di elementi di natura economica e/o qualitativa (art. 3 co.1 lett. d allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici)».
Pur aspetto non trattato nel riscontro è bene evidenziare che il riferimento alla possibilità di effettuare l’interpello (nell’allegato I.1, art. 3 in sede di definizione dell’affidamento diretto), questo deve essere inteso non come competizione tra operatori ma una modalità specifica di condurre l’indagine di mercato (informale) avviando trattative/dialoghi negoziali (da condurre secondo il principio della buona fede) in modo asimmetrico.
Asimmetria che si esprime, ad esempio, nel richiedere preventivi non nello stesso momento e neppure con scadenze sincrone.
In relazione ai criteri di aggiudicazione, il servizio di supporto spiega che «nel caso di affidamento diretto non risulta pertanto applicabile la disposizione recata dall’art. 50 comma 4 del Codice riferita espressamente alla procedura negoziata» che in «tale senso si è espresso anche il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture con il parere n. 2301 del 26 febbraio 2024 su un analogo quesito in merito all’applicabilità dell’art. 108 co. 2 lett. a) del Codice nel caso di affidamento diretto di servizi ad alta intensità di manodopera».
Sotto il profilo pratico nel dialogo negoziale/indagine di mercato che poi porta alla formalizzazione (sulle Pas) dell’affidamento diretto gli aspetti tecnico-qualitativi vengono definiti previamente per cui il criterio ovvio è quello ancora sul dato economico.
A conclusione del parere si richiama anche il riscontro fornito dal Mit con il parere n. 2318/2024 «con il quale il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto applicabile il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel caso di affidamento diretto di servizi sostitutivi di mensa, in considerazione della specifica disciplina recata dall’art. 131 del Codice, che impone, con carattere assoluto, il ricorso a tale criterio di aggiudicazione».
Effettivamente, il comma 5 della disposizione appena richiamata prevede che l’affidamento dei servizi “sostitutivi di mensa” deve avvenire «esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo».
La disposizione prevede espressamente i criteri di valutazione dell’offerta tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare, con specifica valorizzazione, in sede di attribuzione dei punti o dei pesi, delle caratteristiche qualitative che connotano il servizio sostitutivo di mensa offerto dalla rete di esercizi selezionata;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
La previsione in parola deve essere collegata con l’obbligo delle stazioni appaltanti di aderire alle specifiche convenzioni Consip o soggetti aggregatori (Decreto del Mef del 22 dicembre 2015 che ha disposto l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95) o, in alternativa, di procedere con gara pertanto, in nuce, l’affidamento diretto in realtà deve ritenersi escluso.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
