Il Mit chiarisce i dubbi delle stazioni appaltanti sul tema caldo dei termini per le aggiudicazioni dopo il richiamo di Anac ai Rup
Con il parere n. 3309 del 3 aprile 2025, il Mit (l’ufficio legale di supporto) si sofferma sul nuovo adempimento introdotto – con l’articolo 88 del decreto legislativo 209/2025 -, nell’articolo 11 dell’allegato II.4 in tema di monitoraggio dell’efficienza “decisionale” delle stazioni appaltanti (funzionale/strumentale in tema di qualificazione delle stazioni).
Nel dettaglio, la modifica è stata determinata dall’innesto nell’articolo 11 dell’allegato II.4 (allegato fondamentale in tema di “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”) di ben 3 commi, in cui, in sintesi si introduce il nuovo obbligo del monitoraggio (comma 4-bis), si disciplina l’eventuale contradditorio con ANAC sulle misure adottate (per alimentare l’efficienza decisionale), e con il comma 4-ter e, infine, si dispone l’impianto sanzionatorio in caso di mancata comunicazione del piano di rientro/riorganizzazione.
Le nuove disposizioni
Come spiega la relazione illustrativa al correttivo, il comma 4-bis (art. 11) impone l’obbligo (a far data dal 1° gennaio 2025) per le stazioni appaltanti di monitorare “con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara e la data di stipula del contratto”.
Nel caso del superamento di un tempo medio di 160 giorni, le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare una sorta di piano di rientro/riorganizzazione che il RASA (anche nel silenzio della norma) deve trasmettere all’ANAC (tempestivamente).
Il piano, per stessa indicazione del legislatore del correttivo, dovrà contenere:
a) le misure necessarie al superamento delle principali cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica, anche rispetto all’utilizzo degli strumenti digitali;
b) gli obiettivi temporali di riduzione del tempo medio di svolgimento delle procedure di affidamento.
Il piano di rientro viene verificato, in contradditorio, dall’ANAC che può anche proporre delle rimodulazioni e attribuire un punteggio premiale (con un controllo a consuntivo) “alla stazione appaltante che ha contenuto il tempo medio, (…), entro i centoquindici giorni”.
Il micro sistema normativo si completa con la previsione del comma 4-quater in cui si puntualizza (nella relazione illustrativa) che “la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione ad ANAC o la mancata adozione delle misure proposte per superare le cause che hanno determinato il ritardo negli affidamenti, costituiscono gravi violazioni” che possono essere sanzionate tra un minimo di 500 euro fino al milione di euro (come prevede l’articolo 63, comma 11, del codice appositamente richiamato).
Queste disposizioni, spiega la relazione “sono tese a dare attuazione alla milestone M1C1-84bis e alla milestone M1C1-96”.
Il parere
Con il parere si chiede una corretta interpretazione delle disposizioni in particolare circa l’ambito applicativo (se riferito alle sole gare con bando e circa i termini di decorrenza dei correlati obblighi).
Il nuovo obbligo di monitoraggio, spiega il Mit, riguarda le sole gare che prevedono la pubblicazione di un bando di gara stante l’espresso riferimento, contenuto nella previsione “alla data di presentazione delle offerte come risultante dai bandi di gara”.
Per quanto riguarda la domanda relativa alla tempistica di applicazione, si puntualizza che “preso atto che l’attività di monitoraggio è prevista a partire dal 1 gennaio 2025” si deve ritenere che debbano essere prese “in considerazione le procedure i cui bandi sono pubblicati dopo il 1° gennaio 2025”.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
