Nel merito, i giudici rilevano come dall’analisi dell’offerta tecnica emerga che l’aggiudicatario abbia proposto un impiego dell’IA mirato e specifico, da utilizzare come strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti
L’impiego di strumenti basati su intelligenza artificiale negli appalti pubblici non può costituire di per sé un motivo di esclusione. Lo ha affermato il Tar Lazio con la sentenza n. 4546/2025.
Il caso
Nell’ambito di una vertenza circa l’aggiudicazione di un appalto di servizi, l’operatore ricorrente ha contestato i punteggi assegnati all’offerta vincitrice in ragione delle intelligenze artificiali (Chat GPT-4 e Open AI) di cui ha dichiarato di volersi avvalere, lamentando l’illogicità dell’operato della stazione appaltante per averne accolto positivamente, senza alcun approfondimento istruttorio, l’utilizzabilità nell’ambito del servizio e proposto di fatto modelli astratti la cui funzionalità in concreto sarebbe tutta da dimostrare se non impossibile da realizzare, risultando irragionevole l’attribuzione di un punteggio molto elevato senza che ne sia stata verificata l’effettiva praticabilità. L’aspetto singolare della contesa è che il ricorrente ha “interrogato” Chat GPT riguardo all’offerta vincente e le risultanze hanno evidenziato l’incompatibilità dello strumento rispetto ai fini assunti dall’operatore aggiudicatario.
La valutazione
Nel rigettare il ricorso, il Tar Lazio rileva che la doglianza, prima ancora che infondata, è inammissibile, nella misura in cui il ricorrente pretende di sostituire le proprie unilaterali valutazioni – del tutto opinabili – a quelle tecnico-discrezionali della commissione, al fine di ottenere una riconsiderazione del punteggio assegnato all’offerta tecnica. Rammenta a tal fine l’indirizzo unanime della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, sono inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazione per loro natura opinabili. La censura è infatti costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT eseguite in funzione del ricorso, peraltro basate su una lettura errata e parziale sia dell’offerta tecnica che dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara, che hanno condotto a una estrapolazione parziale e fuorviante dei contenuti dell’offerta la cui piana e completa lettura dimostra in modo evidente la pretestuosità della censura formulata.
Nel merito, i giudici rilevano come dall’analisi dell’offerta tecnica emerga che l’aggiudicatario abbia proposto un impiego dell’IA mirato e specifico, da utilizzare come strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti. Dunque non rinvengono nel caso di specie aspetti di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento, “peraltro – si legge nella sentenza – ormai di comune e diffuso utilizzo”, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la commissione a diverse valutazioni.
FONTI Amedeo Di Filippo “Enti Locali & Edilizia”
