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Gare, possibile inserire in corsa sub-criteri di valutazione delle offerte

Consiglio di Stato: la commissione ne ha facoltà purché siano aderenti ai parametri principali indicati con il bando

 

Nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice può specificare, mediante l’introduzione di sub-pesi o sub-punteggi, le modalità applicative dei criteri di valutazione stabiliti dal bando, sempre che siano ad esso aderenti. Milita in tal senso l’orientamento della giurisprudenza euro unitaria secondo cui non è contrario al diritto europeo sulle procedure di affidamento di contratti pubblici l’operato di una commissione di gara che abbia introdotto coefficienti di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte non previsti nel bando, anche dopo la presentazione delle offerte, quando tali sub-pesi o sub-punteggi siano corrispondenti sostanzialmente ai criteri precedentemente resi noti agli offerenti (Corte di giustizia, 14 luglio 2016, C-6/15, punto 26). Lo ha stabilito il Consiglio di Stato ( sentenza n. 1629 del 2025) che ha confermato la pronuncia del Tar Lazio n. 7269 del 2025.

 

La sentenza
Una società partecipante ad una gara di appalto di servizi di vigilanza privata indetta dalla Procura della Repubblica di Rieti aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo che i sub criteri e i sub punteggi per la valutazione delle offerte introdotti dalla commissione giudicatrice sarebbero stati illegittimi perché non previsti dal bando di gara. Il Tar aveva respinto il ricorso stabilendo che «la scelta operata dalla stazione appaltante […] è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico […]. Tale scelta, infatti, rispetta, seppur in termini numerici assoluti, la distinzione di peso e rilevanza attribuita dal disciplinare ai vari criteri discrezionali».

Tesi che il Consiglio di Stato ha condiviso: «la commissione giudicatrice si è limitata ad introdurre scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per i singoli criteri di valutazione delle offerte tecniche , e quindi non incidendo sui rapporti fissati nel bando tra detti criteri valutazione e il punteggio massimo riservato alla qualità dell’offerta tecnica». Da qui la sentenza in narrativa che conferma l’indirizzo per il quale:

– nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, specificando le modalità applicative di tale operazione, sempreché non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 97 del 2013);

– è legittima la fissazione di criteri motivazionali per l’attribuzione, a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione, del punteggio tra il minimo ed il massimo indicati nel bando, «purché siano rispettati precisi limiti: a) il limite temporale fondamentale e imprescindibile, costituito dall’apertura delle buste, nel senso che la specificazione dei criteri di valutazione deve essere sempre anteriore all’apertura delle buste; b) il limite sostanziale rappresentato dal divieto di innovare i parametri valutativi fissati dalla legge di gara» (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4793 del 2022);

– il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3337 del 2018).

 

 

 

FONTI       Pietro Verna        “Enti Locali & Edilizia”

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