Con un parere il Mit risponde anche sulla distribuzione degli incentivi tra i Rup del contratto generale e dei singoli incarichi applicativi: riparto da definire nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro
I contratti attuativi sono dotati di propria autonomia rispetto all’accordo quadro (che sostanzia semplicemente una mera cornice normativa con un proprio Cig «padre»), e devono avere uno specifico Cig «derivato».
La vicenda
Con il quesito posto e risolto con il parere n. 3180/2025, all’ufficio di supporto del ministero delle Infrastrutture si pone la questione della corretta gestione degli accordi quadro e dei successivi contratti applicativi/attuativi. In particolare si chiede se questi ultimi debbano, nella gestione concreta da parte dei Rup, sempre e solamente far riferimento al Cig «padre» (relativo all’accordo quadro) o se, ciascuna attuazione, debba avere un proprio specifico Cig («figlio/derivato» ).
In particolare, l’istante, evidenziato la stipula di un accordo quadro «con un unico operatore per l’affidamento di servizi tecnici (progettazione, D.L., supporto al Rup) di importo superiore alla soglia comunitaria» che coinvolge diverse partizioni/settori della stazione appaltante «ciascuna avente un proprio Cup», chiede se in relazione ai singoli «ordinativi» precisamente definiti nell’accordo quadro occorra (o meno) utilizzare l’unico Cig, relativo all’accordo quadro, oppure codici identificativi specifici.
Il ragionamento dell’ufficio di supporto si sofferma, per fornire il riscontro, sulla necessaria distinzione tra accordo quadro ed i contratti attuativi.
L’accordo quadro, spiega il Mit, è l’accordo che ha lo scopo di «stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste» [art. 1, comma 1, lett. n), Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023]». Un contratto «normativo», pertanto, che non determina «effetti reali o obbligatori» per le parti ma un vincolo nel disciplinare le successive manifestazioni di volontà contrattuale. Vale a dire, precisa il parere, disciplinare la successiva «stipula dei contratti attuativi».
I contratti «applicativi» – a prescindere dal nome giuridico utilizzato -, non si distinguono dagli ordinari adempimenti previsti per gli specifici appalti, in specie, «in tema di esenzione dall’obbligo di applicare il termine dilatorio [art. 18, comma 3, lett. b), D.Lgs. 36/2023], di pubblicazione degli avvisi degli appalti aggiudicati (art. 111, comma 3,D.lgs. 36/2023), di calcolo della garanzia definitiva per i contratti derivati (art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023)». Ne consegue, si conclude per questo primo quesito, «che, per gli appalti aggiudicati in attuazione di un accordo quadro, deve sempre essere acquisito un Cig derivato». Si conferma, evidentemente, i riscontri in materia già forniti dall’Anac (ad esempio con la comunicazione del 5 giugno 2024).
Il Cig derivato dovrà essere sempre richiesto dal Rup che si occupa del contratto attuativo.
Il riparto degli incentivi (tra i componenti del gruppo di lavoro)
Interessante, per le implicazioni pratiche, anche il successivo quesito relativo alla disciplina del riparto degli incentivi per funzioni tecniche nel caso in cui si verifichi l’intervento di più soggetti, in particolare il Rup delle fasi relative all’accordo quadro ed i Rup dei singoli contratti attuativi.
Il quesito effettivamente ha un suo preciso rilievo considerato che il Rup dell’accordo quadro ha operato con riferimento all’ importo, diverso, complessivo del contratto normativo, mentre i singoli Rup operano con riferimento ad importi, evidentemente, inferiori relativi ai singoli contratti.
Secondo il Mit «il riparto degli incentivi tra il Rup incaricato della progettazione e dell’affidamento dell’accordo quadro e i Rup incaricati per la fase attuativa dovrà essere definito, in conformità alle previsioni del regolamento interno della stazione appaltante, nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro nell’ambito delle attività riconducibili ai compiti del Rup, dell’eventuale responsabile di fase e dei collaboratori del Rup». Pertanto, è la stessa stazione appaltante che deve definire le modalità di riparto, attraverso uno specifico atto generale o regolamento oggetto di contrattazione in delegazione trattante.
L’atto generale/regolamento, in argomento, deve essere pertanto, quanto mai chirurgico nell’individuare le varie fattispecie – e le percentuali di riparto assegnate ai vari attori che svolgono compiti/funzioni incentivabili.
Qualora questi aspetti non risultino disciplinati, si deve ritenere – ma la materia non viene affrontata dall’ufficio di supporto -, per evitare contenziosi o assegnazioni arbitrarie, che occorra integrare l’atto generale/regolamento rispettando, come detto, il passaggio in delegazione trattante. Sulla base di queste indicazioni, poi, occorrerà verificare anche se i singoli quadri economici (relativi ai contratti attuativi) siano stati correttamente predisposti.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
