Il Tar Piemonte boccia il ricorso di un concorrente: annullamento del bando possibile solo con sproporzione macroscopica
La sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara. In questi termini il Tar Piemonte (sentenza n. 256 del 2025) ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico partecipante alla gara per l’affidamento del sevizio di contact center per il centro unico prenotazioni (Cup) della Regione Piemonte.
La sentenza
Il ricorrente aveva sostenuto che il meccanismo di formulazione dell’offerta (calcolato sulla base del numero di prenotazioni andate a buon fine nel 2023) avrebbe prodotto «una sovrastima del corrispettivo contrattuale, tanto sproporzionato da condizionare la formulazione di un’offerta capiente da parte degli operatori». Con la conseguenza che l’anzidetto meccanismo si sarebbe sostanziato in una clausola escludente e, pertanto, immediatamente impugnabile (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 4 del 2018).
Tesi che non ha colto nel segno. Il Tar ha confermato l’orientamento secondo cui:
– le valutazioni che riguardano la determinazione della base d’asta si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate (Cons. Stato, Sez. V, n. 6006 del 2018);
– la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche sulla quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, alla illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, «non potendo il giudizio che il Tribunale compie giungere alla determinazione del prezzo congruo” ( T.A.R. Sicilia Catania, n. 716 del 2006; T.a.r. Sardegna, n. 1232 del 2010; in senso conforme, Anac, delibere nn.753 e 321 del 2021 e n. 1017 del 2020 );
– l’onere di immediata impugnazione del bando di gara deve escludersi nei riguardi delle clausole dotate solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione potrebbe essere valutata unicamente all’esito della procedura selettiva, ove tale esito sia negativo per l’interessato ( Tar Veneto, n. 1042 del 2017; Cons. Stato, Sez. III, n. 1146 del 2024).
Da qui il dictum della sentenza in narrativa: «deve desumersi che la stazione appaltante, nella manifestata consapevolezza che la concreta remunerazione del servizio dipenderà dal numero di chiamate effettivamente trattate e dal relativo esito, abbia considerato prudenzialmente tutte le chiamate […] valorizzabili […] nella duplice alternativa del positivo esito della richiesta ovvero dell’iscrizione del richiedente nella pertinente lista di attesa, senza che tale valutazione […] possa ritenersi per ciò solo arbitraria ovvero affetta da vizi macroscopici».
FONTI Pietro Verna “Enti Locali & Edilizia”
