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Illegittima la revoca per mancata stipula del contratto se il fatto non dipende dall’aggiudicatario

 

Il caso trattato dal Tar Campania utile per chiarire la corretta procedura da seguire da parte dei Rup

 

Se la mancata stipula del contratto non dipende totalmente dal comportamento dell’aggiudicatario, la revoca dell’aggiudicazione è illegittima. In questo senso la recente sentenza del Tar Campania, sez. IX, n. 3242/2025.

 

Il caso
Il caso trattato – di una revoca in autotutela dell’aggiudicazione per mancata stipula del contratto – risulta di particolare rilievo per le indicazioni che vengono fornite al Rup sul corretto «modus operandi». Nel caso di specie, la stazione appaltante revocava l’aggiudicazione perché l’operatore non aveva stipulato il contratto e, tra gli altri, per aver omesso l’avvio dell’esecuzione anticipata delle prestazioni.

Il ricorrente contesta il provvedimento evidenziando un approccio non chiaro della stazione appaltante che richiedeva i documenti per la stipula del contratto (nelle forme semplificate) riservandosi l’invio successivo della decisione di affidamento (da controfirmare digitalmente), richiedendo l’esecuzione anticipata senza indicare quali prestazioni dovessero essere avviate (nonostante i solleciti).

Il ricorrente, inoltre, rilevava vizi nella stessa decisione di affidamento (che non chiariva l’iter logico seguito per giungere all’aggiudicazione).

Censurava altresì lo stesso provvedimento di revoca ritenuto illegittimo «per l’assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, con particolare riferimento alla valutazione dell’attualità dell’interesse pubblico alla rimozione degli effetti del provvedimento originario».

La sentenza
L’amministrazione, d’altra parte, ha motivato la revoca dell’aggiudicazione con rifermento a quanto previsto nell’articolo 18 comma 6 del codice secondo cui «La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione». Il giudice ritiene fondati i motivi di ricorso constatato che la mancata stipula del contratto nei termini previsti non era fatto imputabile al solo aggiudicatario

La stazione appaltante, si legge nella sentenza, «nel comunicare, alle ore 09:47, che sarebbe stato trasmesso in seguito il documento da controfirmare, in realtà già inviato alle ore 09:22, ha ingenerato un equivoco dal quale è derivato un significativo apporto causale alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della ricorrente».

In sostanza, l’amministrazione è incorsa in errore di fatto «che poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza, con la conseguenza che gli effetti sfavorevoli derivanti da tale condotta non possono essere fatti ricadere sulla controparte nel corso della fase di formazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26/06/2012, n. 3735)».

È risultato persuasivo anche il rilievo circa l’asserita mancata attivazione dell’esecuzione anticipata delle prestazioni visto che nella revoca non si è spiegato quali prestazioni essa avrebbe preteso per poter considerare integrati gli estremi dell’«esecuzione delle prestazioni in via anticipata».

Da notare la sottolineatura espressa in sentenza secondo cui l’eventuale mancata esecuzione anticipata delle prestazioni dell’appalto non viene sanzionata (nel codice e, segnatamente con l’articolo 50 comma 6) con la revoca dell’aggiudicazione. Nel dettaglio il giudice rimarca che la disposizione citata «non prevede espressamente la revoca dell’aggiudicazione come conseguenza automatica dell’eventuale mancata o insufficiente esecuzione anticipata del contratto».

Revoca e principio di risultato
A integrazione di quanto evidenziato in sentenza – che annulla quindi la revoca dell’aggiudicazione – , sembra opportuno soffermarsi proprio sulla nuova disposizione (inedita rispetto al pregresso codice) contenuta nel comma 6 dell’articolo 50. La previsione, infatti, non impone la revoca dell’aggiudicazione, per mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario, come conseguenza automatica del mancato rispetto dei termini fissati ma lo prevede in termini meramente facoltativi.

Questo perché il Rup – in chiara adesione al principio del risultato -, nel caso di specie è tenuto comunque a valutare (e a motivare) se, pur tardiva, la stipula del contratto può risultare comunque utile alla stazione appaltante (e, a questo punto, anche opportuna, per evitare contenziosi).

 

 

 

FONTI         Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News