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Gare, il malfunzionamento della piattaforma impone la proroga per tutti i partecipanti

I concorrenti, secondo il principio di autoresponsabilità, sopportano le conseguenze di eventuali errori commessi nella fase di predisposizione e presentazione dell’offerta

 

Il malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento della procedura selettiva, debitamente attestato dal gestore, impone la proroga del termine di presentazione delle offerte in favore di tutti i potenziali partecipanti. Lo sostiene il Tar Lombardia nella sentenza n. 1096/2025.

 

Il fatto

Il caso verte sulla aggiudicazione del servizio di lavaggio, reintegro e gestione del vestiario da lavoro generico e dell’abbigliamento ad alta visibilità per i settori igiene ambientale e autoparco. Tra i diversi motivi del ricorso c’è la proroga del termine di presentazione delle offerte in ragione del malfunzionamento della piattaforma telematica, ritenuta in violazione della par condicio dei concorrenti i quali, secondo il principio di autoresponsabilità, sopportano le conseguenze di eventuali errori commessi nella fase di predisposizione e presentazione dell’offerta.

Nel dichiarare infondato il ricorso, il Tar Lombardia afferma che l’oggettivo malfunzionamento della piattaforma digitale, debitamente attestato dal gestore, non soltanto rende doverosa la rimessione in termini, non potendo essere imputato all’operatore economico, ma impone la proroga del termine di presentazione delle offerte in favore di tutti i potenziali partecipanti, trattandosi di impedimento generalizzato. Ciò in applicazione dell’articolo 92, comma 2, lettera c, del Codice dei contatti, in base al quale i termini di presentazione delle offerte sono prorogati «in misura adeguata e proporzionale» nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo, che a sua volta obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

 

L’autoresponsabilità

Nessun contrario rilievo assume la circostanza che l’aggiudicataria abbia ritirato l’originaria offerta, essendo espressamente consentito dal disciplinare di gara e resa opportuna a seguito dei chiarimenti formulati dalla stazione appaltante, e provveduto a caricare l’offerta secondo il procedimento corretto a ridosso dell’orario di scadenza del termine, poiché non si può chiedere a un partecipante, «secondo un malinteso principio di autoresponsabilità», di anticipare l’espletamento degli incombenti finalizzati al caricamento sul sistema dell’offerta al fine di scongiurare possibili inconvenienti, pena l’artificiosa e arbitraria riduzione dei termini stabiliti dalla lex specialis. Altrettanto irrilevante è l’eventuale modifica del contenuto dell’offerta, visto che qualora la piattaforma fosse stata perfettamente funzionante, il caricamento sarebbe stato tempestivo, con la possibilità di modificare il contenuto dell’offerta originariamente presentata, stante l’espressa previsione in tal senso contenuta nel disciplinare.

 

 

 

FONTI      Amedeo Di Filippo       “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News