Le indicazioni del Tar Emilia Romagna che boccia il ricorso di un concorrente escluso dalla gara
Le imprese aggregate in Rti hanno la libertà di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento nel limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico. La facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta richiede, però, l’autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. la precisazione arriva dal Tar per l’Emilia Romagna con la sentenza n. 412/2025, pronuncia che può essere confermata anche dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 209/2024.
In particolare, è stata indetta una gara aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori, all’esito della quale un operatore economico escluso presentava ricorso al Tar contestando, tra l’altro, il fatto che il bando imponesse a ciascuna impresa raggruppata, la piena coincidenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione dei lavori, senza facoltà di modifica di quest’ultima in coerenza con i requisiti posseduti singolarmente da ogni raggruppata. L’Rti costituendo, partecipante, nel suo complesso, sarebbe qualificato perché la società mandataria avrebbe assunto una quota di partecipazione in misura proporzionale alla propria qualificazione professionale complessiva nelle categorie dei lavori oggetto di gara e avrebbe potuto rimodulare, in caso di aggiudicazione, la distribuzione delle quote di esecuzione.
Il Collegio, richiamando gli art. 68, comma 11, l’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 nonché l’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 del d.lgs. n. 36/2023 boccia il ricorso e afferma che il Codice, pur ammettendo che i requisiti di partecipazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, impone contestualmente che «ogni componente del raggruppamento sia qualificato per le prestazioni che si è impegnato ad eseguire». Pertanto «All’atto della partecipazione alla gara deve esservi corrispondenza tra quota di esecuzione dichiarata e capacità tecnico-qualificativa posseduta dalla singola impresa dichiarante». La giurisprudenza, con riferimento all’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 il cui contenuto è riproposto nell’art. 30 del d.lgs. n. 36/2023, ha sottolineato come «la disposizione riconosca la piena libertà delle imprese partecipanti al raggruppamento di suddividere tra loro le quote di esecuzione dei lavori, sia in via preventiva … sia in via successiva … fermo il limite rappresentato dai requisiti di qualificazione posseduti dall’impresa associata. Ciò presuppone, d’altronde, che l’impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione. Se, infatti, la quota di esecuzione dei lavori da parte dell’impresa associata, in sede di attribuzione preventiva e/o di definizione successiva, può essere liberamente stabilita nei limiti del possesso dei corrispondenti requisiti di qualificazione, ciò significa a tutta evidenza che è la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. che può avvenire solo a condizione del possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione per essa prevista».
L’art. 30, comma 2, dell’all. II.12, del d.lgs. n. 36/2023 da un lato confermando «la piena libertà per le imprese aggregate in R.T.I. di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento, mantiene fermo il limite della conciliabilità della quota di partecipazione con i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore economico», dall’altro «nel confermare la facoltà di modifica della quota di esecuzione dei lavori indicata in sede di offerta, mantiene la necessità di autorizzazione della stazione appaltante “che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
