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Manodopera, con Ccnl diversi dal bando obblighi per imprese e stazioni appaltanti

Consiglio di Stato: il concorrente deve dichiarare l’equivalenza delle tutele giuridico-economiche e l’amministrazione deve verificarne la sussistenza

 

Con la sentenza del Tar per la Sicilia, sez. I, Catania, n. 1335/2025 si conferma quanto già enunciato con sentenza dal Tar Piemonte, Torino, sez. II, n. 689/2025, (il cui articolo è stato pubblicato in questo giornale il 24 aprile): la stazione appaltante deve indicare nella lex specialis il Ccnl da applicarsi e l’operatore economico ha l’obbligo di designare nella propria offerta il Ccnl che intende impiegare allegando, se diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, una dichiarazione di equivalenza delle tutele. La ratio è quella di tutelare i lavoratori e, pertanto, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare, prima dell’aggiudicazione, la congruità delle offerte e la sussistenza dell’equivalenza delle tutele.

Nel caso di specie è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento di forniture all’esito della quale un operatore economico ha presentato ricorso al Tar eccependo, tra l’altro, che l’aggiudicatario in sede di offerta avesse dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nella lex specialis senza argomentare e comprovare alcunché in merito alla sua equivalenza. Obiezione decisiva per il collegio che dopo aver verificato che nel caso in esame l’aggiudicatario non avesse presentato la dichiarazione di equivalenza, così come la stazione appaltante non avesse proceduto alle verifiche richieste, ha accolto il ricorso.

 

 

 

FONTI      Silvana Siddi       “Enti Locali & Edilizia”

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