Segnalazione inviata anche al Parlamento con un nuovo invito a reintrodurre le norme cancellate dal Milleproroghe: rischi di conflitti di interesse e condizionamenti
L’Autorità Anticorruzione torna a farsi sentire sul delicato tema dell’inconferibilità degli incarichi pubblici e lo fa con forza, chiedendo al Parlamento e al Governo di intervenire «con urgenza» per modificare l’intervento del Milleproroghe (Dl 2022/2024, convertito nella legge 15/2025), che ha abrogato una parte fondamentale del decreto legislativo 39/2013. Con l’Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025 (appena reso noto), l’Autorità guidata da Giuseppe Busìa punta il dito contro la cancellazione del comma 2 dell’articolo 7 del decreto, che fino a pochi mesi fa impediva agli ex politici locali di ottenere incarichi amministrativi in enti pubblici o controllati da amministrazioni locali.
L’intervento richiesto
Il cuore della proposta di Anac è chiaro: ripristinare il regime delle inconferibilità previsto dal previgente articolo 7, comma 2, del Dgs. 39/2013, e contestualmente modificare anche il comma 1 dello stesso articolo, eliminando come presupposto della preclusione l’aver ricoperto incarichi amministrativi presso enti di diritto privato in controllo pubblico. «Si segnala l’urgenza che la norma venga tempestivamente modificata – scrive Anac – ripristinando il precedente regime delle inconferibilità nei confronti di coloro che abbiano rivestito cariche in organi di indirizzo politico, eliminando dunque lo svolgimento, in provenienza, degli incarichi amministrativi presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di modificare nello stesso senso il comma 1 del medesimo articolo 7».
Le ragioni della segnalazione
Secondo l’Autorità, l’intervento legislativo recente ha creato un pericoloso vuoto normativo che espone gli enti locali a rischi di condizionamento politico e mina il principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa. Il comma 2 abrogato, infatti, era una delle norme più applicate dall’Autorità stessa nei procedimenti di vigilanza e nelle consulenze agli enti. «La rimozione dei divieti posti a garanzia dell’attività amministrativa più prossima al cittadino – scrive l’Autorità – finirebbe per ripercuotersi negativamente sull’erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione».
L’Anac sottolinea che il rischio di conflitto d’interessi si manifesta tanto nella fase politica quanto in quella amministrativa: da un lato il politico potrebbe costruire opportunità future per sé (es. creando una società controllata da poter poi guidare), dall’altro il neo amministratore potrebbe subire pressioni dalla parte politica appena abbandonata.
Un problema di coerenza normativa
L’Autorità rimarca anche l’incoerenza tra il comma 1 e il comma 2 dell’art. 7, sottolineando come entrambi disciplinino situazioni analoghe (incompatibilità per cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico), ma differenziandosi solo per l’ambito territoriale (regionale vs locale). Tuttavia, dopo la sentenza n. 98/2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità del vecchio comma 2, il legislatore è intervenuto abrogandolo senza sistemare le criticità del comma 1. Per questo l’Anac chiede di rivedere anche il comma 1, con un intervento organico e coerente.
«Il comma 1 e il previgente comma 2 presentano una formulazione pressocché identica, riportando come unica differenza l’ambito territoriale di riferimento – scrive l’Autorità – ma l’abrogazione del solo comma 2 ha creato una disparità di trattamento tra livelli territoriali, lasciando sguarnite le amministrazioni locali dai necessari presidi di imparzialità».
Il rischio di ritorni politici e incarichi pilotati
Il punto centrale della segnalazione resta l’esigenza di tutelare la selezione meritocratica degli incarichi amministrativi, evitando che queste nomine siano strumentalizzate a fini di ricollocamento del personale politico. Il passaggio «senza soluzione di continuità» da incarichi politici ad amministrativi – evidenzia l’Anac – è una prassi molto frequente a livello locale e per questo va regolamentata con attenzione.
La normativa abrogata, sottolinea ancora l’Autorità citando il Tar Lazio, nasceva proprio per «tutelare l’imparzialità (reale e percepita) dell’azione amministrativa» e «ostacolare la possibilità che le nomine a detti incarichi siano determinate dalle esigenze dei partiti di (ri)collocazione del proprio personale politico».
L’emendamento suggerito
Nella parte finale della segnalazione, l’Anac propone addirittura un emendamento completo all’art. 7 del Dlgs 39/2013, reintroducendo la fattispecie abrogata, ma con una formulazione costituzionalmente compatibile. Il nuovo testo estende il divieto a chi, nei due anni precedenti, abbia fatto parte di giunte o consigli regionali, provinciali o comunali (sopra i 15mila abitanti), o abbia ricoperto incarichi da presidente o AD in enti di diritto privato in controllo pubblico.
Nel comunicato che accompagna la segnalazione, Anac ribadisce la necessità dell’intervento, sottolineando come la riforma abbia eliminato una delle principali barriere alla commistione tra politica e gestione amministrativa. «A seguito della declaratoria di incostituzionalità – si legge – l’Autorità ha proceduto a segnalare alcune criticità che permanevano nel sistema delle inconferibilità, chiedendo di intervenire rispetto alla fattispecie di inconferibilità in questione rimuovendo, in via generale, gli incarichi di presidente o amministratore delegato».
La preoccupazione è che, in assenza di un correttivo, le amministrazioni locali tornino ad essere terreno fertile per nomine clientelari e influenze politiche sulla gestione tecnica e operativa degli enti pubblici o partecipati.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
