Rientra nell’alveo dei “servizi d’interesse economico generale di livello locale” disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del Dlgs 201/2022
L’attività di manutenzione del verde pubblico e, per attrazione, l’attività di manutenzione del cosiddetto verde attrezzato, rientrano nell’alveo dei “servizi d’interesse economico generale di livello locale” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del Dlgs 201/2022 e pertanto il relativo affidamento in house è disciplinato dagli articoli 14 e 17 del medesimo decreto, al quale anche l’articolo 7, comma 3, del Dlgs 36/2023 fa espresso rinvio. Considerato quanto sopra, agli affidamenti di quei servizi si deve applicare il Dlgs 201/2022, la quale, come è noto, prevede un obbligo motivazionale rafforzato per giustificare la preferenza accordata all’in house rispetto al modello dell’outsourcing, che deve tenere conto di tutti gli elementi e i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del Dlgs 201/2022. Sulla base di queste motivazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, atto n. AS2070 del 17 marzo 2025, invita una amministrazione comunale a rimuovere le criticità rilevate.
Le relazioni del Comune, oggetto di analisi da parte dell’Autorità, pur considerando preliminarmente i servizi di manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature ludiche e arredi dei parchi (verde attrezzato) come servizi pubblici locali, nella parte relativa alle motivazioni dell’affidamento qualifica i medesimi servizi come “attività strumentali” all’ente, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 36/2023, e di conseguenza si limita a riportare minime osservazioni sul soddisfacimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza ed economicità della scelta, trascurando gli obblighi motivazionali di cui al Dlgs 201/2022 in tema di affidamento in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.
L’Autorità ritiene non condivisibile la qualificazione dei servizi affidati come strumentali operata dall’ente. Sul punto l’Autorità rammenta che i servizi strumentali sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell’utenza diffusa, laddove invece i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. Detto in altri termini, la distinzione può ricercarsi nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l’ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante.
La distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all’attività dell’ente si coglie ancor meglio se si tiene in considerazione che si ravvisa un servizio pubblico locale quando è presente sul territorio un’utenza diffusa che corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette solo nei confronti dell’ente, ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.
Per gli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’articolo 14, commi 2 e 3, del Dlgs 201/2022 prevede che, prima della procedura di affidamento, gli enti debbano dar conto, in una apposita relazione, degli esiti della valutazione sulla scelta della modalità di gestione. Inoltre, nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, l’articolo 17, comma 2, del medesimo decreto dispone che gli enti adottino la delibera di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio. Tale ultima normativa ha, dunque, inteso rendere maggiormente stringenti gli oneri motivazionali sottostanti le scelte sulle modalità di gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica operate dagli enti, affidando agli stessi il compito di verificare, sulla base dei parametri dettati dalla stessa normativa, la preferibilità della modalità di affidamento prescelta.
FONTI Corrado Mancini “Enti Locali & Edilizia”
