Il Mit chiarisce le procedure da seguire nel caso di coinvolgimento dei privati per lavori sotto 500mila euro e servizi sotto i 140mila
L’ufficio di supporto giuridico del Mit ha rilasciato tre nuovi pareri in tema di concessioni di cui, almeno due di particolare importanza, sulla possibilità di procedere con l’affidamento diretto nel caso di micro importi e in tema di qualificazione degli enti concedenti.
Concessione e affidamento diretto
Con un primo parere n. 3378/2025, l’ufficio conferma – come oramai abbastanza noto –, che gli incentivi per funzioni tecniche si applicano anche alle concessioni. L’ufficio precisa come oramai sulla questione non vi sia più alcun dubbio considerato che l’art. 45 (che dispone sul tema) del codice, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016 che citava solo le «stazioni appaltanti», aggiunge a queste ultime anche «gli enti concedenti».
Il riferimento, prosegue il parere, rende «esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione. Da ciò emerge con chiarezza la volontà del legislatore sull’applicabilità dell’art. 45 ai contratti di concessione». Aspetto non trattato, ma che occorre precisare è che nella concessione di servizi per accedere agli incentivi è necessaria la nomina del Dec.
Da maggior rilievo pratico/operativo è il successivo parere n. 3407/2025.
Con il quesito si pone la questione relativa alla modifica apportata con il Correttivo che introduce una micro fascia (inferiore ai 140 mila euro per la concessione di servizi e inferiore ai 500 mila euro per la concessione dei lavori) per cui non è più necessaria la qualificazione rafforzata.
In relazione a quanto appena prospettato, e alla richiesta se sia possibile procedere con l’affidamento diretto per una concessione (attraverso l’installazione di un distributore automatico) di somministrazione bevande e rilevato che l’eventuale procedura negoziata avrebbe il solo effetto di aggravare il procedimento (risultando pertanto anche contraria alla legge 241/90 oltre che ai principi codicistici, si chiedono chiarimenti sul corretto modus operandi.
L’instante, tra l’altro, fonda il proprio ragionamento, circa la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto, sul fatto che l’allegato I.1 (art. 3 comma 1) nel definire l’affidamento diretto (come scelta dell’affidatario discrezionale) ricorda che il legislatore si riferisce sia alla stazione appaltante sia all’ente concedente.
Inoltre, prosegue l’istante, «la semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all’art. 62, co. 18, e all’art. 5, co. 5, dell’A II.4, che prevede l’obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro».
Il Mit esclude perentoriamente che possa essere utilizzato l’affidamento diretto pur nel micro soglie. La norma applicabile alle concessioni sottosoglia, pertanto, anche dopo la modifica apportata dal correttivo, rimane l’articolo 187 che impone la procedura negoziata.
Qualificazione ed enti concedenti
Proprio sulla questione della qualificazione degli enti concedenti si sofferma il parere n. 3362/2025.
Nel caso di specie, l’istante chiede «di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate (comuni o unioni di comuni) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi».
L’ufficio di supporto ricorda le modifiche (apportate all’allegato II. 4, art. 3, comma 5 e art. 5, comma 5, dall’art. 88 del correttivo) per cui un livello di qualificazione rafforzato è necessario solamente per le concessioni di servizi di importo pari o superiore ai 140 mila euro e di importo pari o superiore ai 500 mila euro per le concessioni di lavori.
Dalle modifiche, e si cita la relazione illustrativa al correttivo, emerge «che l’obbligo di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico e privato opera solo al di sopra della soglia prevista per gli affidamenti diretti per servizi e forniture e della soglia di qualificazione di 500.000 euro per i lavori, di cui all’articolo 62, comma 1 del Codice».
Si tratta, ricorda il Mit, di modifica necessaria «al fine di semplificare il ricorso al partenariato pubblico-privato al di sotto della soglia obbligatoria di qualificazione, nonché al fine di garantire, al di sopra della predetta soglia, che gli operatori economici presentino i requisiti di qualificazione intermedi e avanzati, e, pertanto, una professionalizzazione elevata, giustificata dal grado di complessità delle prestazioni oggetto del contratto».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
