Il Consiglio di Stato ribalta le conclusioni del Tar: l’esperienza richiesta riguarda l’ambito di gara, non lo specifico disciplinare
Ai fini della corretta composizione della commissione di gara, la competenza e l’esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee al contratto e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto. Il chiarimento viene dal Consiglio di Stato, con la sentenza n . 4196/2025.
In particolare, è stata indetta una gara per la gestione dei servizi educativi e ausiliari degli asili nido e della scuola di infanzia comunale, all’esito della quale la stazione appaltante ricorre in appello impugnando la sentenza di primo grado la quale disponeva che la Commissione di gara, pur munita di non trascurabili competenze generali, non poteva reputarsi legittimamente composta, in quanto non era in alcun modo prevalente la presenza, in essa, di membri esperti nelle basilari competenze psicologiche, pedagogiche e pediatriche.
Il Consiglio di Stato ha dato nragione all’amministrazione, ribaltando le conclusione del Tar. I giudici di Palazzo Spada fanno notare che il Tar, valorizzando il contenuto del disciplinare di gara, ha ricostruito la scuola di infanzia e gli asili nido come un settore dotato di una tale specificità tale da non poter essere assimilato ad altri livelli di istruzione. Diversamente, il giudice di appello ritiene che la pedagogia e la didattica costituiscono discipline di carattere generale che assurgono a materie omogenee rispetto a quella della gara in esame. Così pure non porta a diverse conclusioni l’art. 93, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, il quale condiziona il tipo e il livello di esperienza richiesto ai commissari al solo settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Da tali premesse, il giudice evidenzia che sussiste, nel caso di specie, la competenza di uno dei commissari che vanta un periodo di docenza nella scuola secondaria, anche quale insegnante di sostegno, così pure uno specifico percorso formativo in un anno accademico. La concreta esperienza didattica «sebbene non nella scuola di infanzia o negli asili nido, rileva, difatti, quale esperienza in area tematica omogenea a quella di gara, a prescindere dalla circostanza che si aggiunga ad ulteriori esperienze e specializzazioni del commissario e che non sia quella prevalente nella sua vita professionale». Alla luce di quanto sopra esposto, in conclusione, secondo il Consiglio di Stato, le esperienze nel campo e in più in generale dell’istruzione dei commissari assicurano la legittima composizione della commissione nominata per la gara in esame che «non condiziona l’esperienza richiesta ai commissari allo specifico contenuto del disciplinare di gara, ma solo al settore di gara».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
