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Costi manodopera, gara viziata se non si usano tabelle ministeriali aggiornate

L’avvertimento dell’Anac in un parere di precontenzioso con cui vengono richiesti l’annullamento e la riedizione della procedura

 

Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali più aggiornate disponibili per la stima dei costi della manodopera da porre a base di gara. In mancanza, l’intera procedura può essere viziata per illogicità e irragionevolezza. È quanto afferma l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, che affronta il caso relativo all’affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Macerata Campania, in provincia di Caserta.

La questione era stata sollevata da una società del settore ambientale, che aveva contestato la sottostima dei costi del personale indicati a base d’asta nella gara indetta il 3 marzo 2025. Secondo l’istante, l’utilizzo di tabelle datate gennaio 2023 – superate da aggiornamenti significativi intervenuti nel luglio 2024 – avrebbe generato un disallineamento di oltre 100 mila euro su base triennale, tale da compromettere la sostenibilità delle offerte.

 

La decisione dell’Autorità
Il Consiglio dell’Autorità ha dato pienamente ragione all’operatore economico, censurando l’operato della stazione appaltante. «L’utilizzo delle tabelle del costo medio orario del lavoro non più vigenti alla data di indizione della procedura di gara vizia per manifesta illogicità e irragionevolezza il procedimento», si legge nella delibera. La gara, pertanto, dovrà essere annullata in autotutela e ripubblicata con il corretto aggiornamento dei costi.

Il provvedimento poggia su quanto previsto dall’articolo 41, commi 13 e 14, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), che impone alle amministrazioni di individuare nei documenti di gara i costi della manodopera in base alle tabelle elaborate annualmente dal Ministero del Lavoro.

La delibera ricorda che tali tabelle, elaborate sulla base della contrattazione collettiva tra sindacati e datori di lavoro maggiormente rappresentativi, hanno «natura imperativa» e sono poste a tutela di interessi pubblici fondamentali: «la giusta retribuzione dei lavoratori, le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità effettiva e la convenienza economica dell’appalto».

Inoltre, specifica l’Anac, «l’obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti alla data di indizione della procedura di gara risponde ai principi di buona fede e leale collaborazione tra stazione appaltante e operatori economici», in quanto è proprio su quelle tabelle che si basa la verifica dei costi minimi nella fase di controllo dell’anomalia dell’offerta. Il rispetto delle tabelle ministeriali più aggiornate rappresenta quindi «uno degli strumenti fondamentali per garantire la correttezza delle gare, la tutela dei lavoratori e l’effettiva competitività del mercato».

 

Il caso Macerata Campania
Nel caso specifico, l’Autorità ha accertato che il Comune di Macerata Campania aveva fissato il costo della manodopera annuale a circa 437 mila euro, utilizzando tabelle del gennaio 2023. Tuttavia, tali valori erano già superati dalle tabelle del luglio 2024, approvate con decreto direttoriale del ministero del Lavoro, e pienamente vigenti alla data di indizione della gara. Secondo i calcoli forniti dall’operatore economico riportati nel parere, il costo aggiornato avrebbe dovuto attestarsi a circa 471 mila euro annui, generando quindi una sottostima complessiva di oltre 100 mila euro nel triennio, «con conseguente parziale erosione delle somme destinate alla copertura delle spese generali e dell’utile d’impresa».

Nel motivare il proprio giudizio, Anac richiama giurisprudenza consolidata secondo cui «la definizione del prezzo da porre a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, verificabili e attendibili». Una base d’asta calcolata in modo arbitrario può «alterare la concorrenza e impedire la presentazione di offerte congrue».

Il Consiglio ha anche osservato che l’obbligo di utilizzare le tabelle aggiornate «si appalesa ancora più stringente» in appalti come quello esaminato, «ad alta intensità di manodopera» (oltre il 50% del costo totale) e con durata pluriennale (sette anni più eventuale rinnovo). In questi casi, ogni errore di stima incide pesantemente sulla sostenibilità del servizio.

 

Le conseguenze per la gara
Sulla base delle valutazioni svolte, l’Anac ha concluso che la gara è viziata e va rifatta. La stazione appaltante «è tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura e ad utilizzare, in sede di riedizione della gara, le tabelle aggiornate del costo medio orario della manodopera». Qualora l’amministrazione non intendesse adeguarsi, dovrà motivare formalmente il proprio dissenso entro 15 giorni. L’Autorità, in tal caso, potrà impugnare gli atti ai sensi dell’art. 220, comma 3, del Codice.

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno     “Enti Locali & Edilizia”

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