Il principio già chiarito dal Mit viene ribadito dal Tar Lazio
Nelle concessioni di servizi non è ammesso il ricorso all’affidamento diretto. Il legislatore, infatti, nel nuovo codice degli appalti ha regolamentato in modo autonomo le concessioni, quali species del genus parternariato pubblico-privato di tipo contrattuale, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, anche con riferimento alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea. L’ente concedente sarà dunque tenuto a rispettare il sistema dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023, ovvero mediante il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici ferma restando l’opzione di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice.
Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar per la Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1165/2025 che conferma quanto già precisato dal ministero delle Infrastrutture in un parere reso sullo stesso tema.
Oggetto di ricorso è il provvedimento col quale si è disposto l’affidamento diretto a favore dell’operatore uscente della gestione di una casa di riposo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara. Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di una concessione e non di un appalto e, pertanto, non sarebbero applicabili le disposizioni del codice dei contratti pubblici per l’affidamento diretto di un servizio. Il contratto di gestione della casa di riposo si deve qualificare come una concessione nella quale il concessionario è tenuto al versamento del canone e, in nessun caso, è consentito l’affidamento diretto anche se temporaneo.
Innanzitutto, il Collegio rileva che la società affidataria uscente del servizio di gestione non avrebbe dovuto essere invitata alla procedura, in applicazione del principio di rotazione, espressamente richiamato per i contratti di concessione di importo inferiore alle soglie europee. Il giudice poi spiega che nel nuovo codice degli appalti, il legislatore ha regolamentato in modo autonomo le concessioni, quali “species” del “genus” parternariato pubblico-privato di tipo contrattuale, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti anche con riferimento alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, operando così una radicale inversione di rotta rispetto alla disciplina previgente. Se non è possibile ricorrere all’affidamento diretto, quale sarà allora la procedura corretta per le concessioni sotto la soglia di rilevanza europea? Secondo il Collegio la procedura è quella delineata dall’art. 187 del Dlgs n. 36/2023, ovvero la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione ove esistenti di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II del codice. Alla luce di queste considerazioni, non essendo applicabile l’affidamento diretto alle concessioni neanche per importi inferiori alla soglia europea (Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220), il ricorso è fondato e dev’essere dichiarato inefficace il contratto medio tempore stipulato con la controinteressata.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
