Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Varianti, le novità del Correttivo valide solo per i nuovi contratti

Il Mit chiarisce le modalità di applicazione delle norme introdotte dal 1° gennaio 2025: ma per i direttori lavori/esecuzione risulta sempre utile tenere a riferimento la nuova disciplina

 

Nel quesito posto all’ufficio di supporto del Mit (risolto con il parere n. 3517/2025), il soggetto istante chiede delle dinamiche applicative del decreto legislativo 209/2024 ai contratti di appalto stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Correttivo (31 dicembre 2024). Segnatamente si chiede se le modifiche che il decreto ha apportato all’articolo 120 (relativo alle varianti) si applichino anche «ai contratti in essere, stipulati in vigenza del predetto nuovo codice 36/2023».

L’ufficio di supporto spiega che ai contratti già stipulati ante entrata in vigore del correttivo si applicano «le regole che hanno governato la fase ad evidenza pubblica di quel contratto». Per effetto di quanto, si chiarisce, «salvo diversa espressa previsione di legge, ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 209 del 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 120 senza le modifiche apportate dal correttivo».

 

Le modifiche
Pur autorevole, al parere/quesito posto sembra potersi fornire una differente risposta anche analizzando i mutamenti intervenuti. Non pare superfluo evidenziare che l’articolo 120 – che normalmente nel capitolato (e quindi nel contratto) viene (dovrebbe) essere richiamato nella sua interezza (al netto delle specificazioni delle opzioni e del quinto d’obbligo) -, è stato modificato dal Correttivo in tre disposizioni. La prima (la lettera c) del comma 1) riveste una importanza non irrilevante visto che il legislatore ha deciso – come si legge nella relazione illustrativa -, di tipizzare le ipotesi di variante.

Il nuovo comma, pertanto, si fa preferire al pregresso che in modo «astratto» si limitava a puntualizzare che «le varianti in corso d’opera» erano «da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante» che «Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti».

La nuova previsione, maggiormente articolata spiega (anche riproducendo il periodo appena riportato) che tra le varianti rientrano:

1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Ora, al netto degli altri riferimenti rimasti immutati, non può non ritenersi che il Direttore lavori/direttore dell’esecuzione, nel momento in cui ritenga necessaria la modifica, non sia indotto a soffermarsi sull’elencazione tassativa (anche ribadita dalla giurisprudenza). Analoga considerazione (circa la necessità di applicare queste nuove norme anche al contratto già esistente) si può esprime per le ricalibrature, in questo caso estensive/ampliative, delle ipotesi di modifica non sostanziale sempre ammessa.

Il pregresso comma 7 viene, infatti, arricchito con la precisazione (aggiunta alla lettera b)) che le modifiche non sostanziali sono ammesse nel caso in cui «si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera» con l’innesto «ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione».

La modifica del comma si completa con l’inserimento di una ulteriore ipotesi (lettera c)) in cui si legge che le modifiche non sostanziali sono ammesse per «gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera».

Si può giungere alle conclusioni prospettate (di una piana applicabilità) anche in relazione al nuovo comma 15-bis per l’ovvio scopo «deflattivo» e/o di composizione di eventuali conflitti.

Disposizione che spiega che «le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato».

Sotto il profilo pratico/operativo, pertanto, si è indotti a ritenere – per il tenore (e l’utilità) delle modifiche –, che i direttori (dei lavori/esecuzione) e gli stessi Rup debbano considerare queste nuove norme anche in relazione a contratti preesistenti (anche in relazione all’interesse pubblico).

 

 

 

FONTI       Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News