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Sottosoglia: guida all’uso post-Correttivo

Un focus distribuito in tre articoli per chiarire e approfondire in senso operativo le novità sui piccoli affidamenti al centro dell’attività dei Rup

 

L’impianto normativo dedicato al sottosoglia (segnatamente si intende il sistema normativo caratterizzato dalle disposizioni dall’articolo 48 al 54) e quindi la prima parte del libro II del Codice (rubricata «Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee») ha subito alcune modifiche con il decreto legislativo 209/2024 (nel prosieguo solo Correttivo) ma l’aspetto di rilievo, viste anche le recentissime richieste prospettate al legislatore, è che il riferimento generale – e si intende le soglie entro cui operare con l’affidamento diretto – è rimasto immutato.

 

La questione delle soglie
La questione delle soglie entro cui operare con l’affidamento diretto è stata oggetto di considerazione anche da parte dei costruttori dell’Ance che ne hanno richiesto una riduzione. ma soprattutto le richieste, di un superamento dell’attuale sistema di “eccessiva” semplificazione sono state prospettate dall’Anac che in più occasioni ha richiesto richiede una riduzione a 75 mila euro rispetto agli attuali 140/150 mila euro.

Praticamente dall’entrata in vigore del Dl 76/2020 (contenente le forti semplificazioni procedurali per gestire il post-pandemia), con il commento pubblicato nel mese di agosto 2020 l’Anac chiedeva, durante i lavori di conversione (nella legge 120/2020), di prevedere la possibilità di rendere facoltativa la procedura ordinaria nel sottosoglia; richiesta ribadita anche in relazione al nuovo codice dei contratti con la proposta di introdurre una disposizione normativa sulla falsariga di quanto previsto nel pregresso articolo 36 del codice del 2016. Ovvero prevedere la possibilità del Rup di discostarsi dall’obbligo di procedere con le norme semplificate, nella sua decisione sui sistemi di affidamento, utilizzando procedure meno discrezionali rispetto all’affidamento diretto.

Richieste, quindi, non accolte a cui si è cercato – nel 2023 – di fornire un chiarimento con apposita circolare del Mit n. 298 in cui si spiega che l’utilizzo di una procedura maggiormente formalizzata (come la gara ordinaria) non può ritenersi esclusa ma, fondamentalmente, occorre avere una motivazione per aggravare i sistemi di selezione degli operatori.

Questione che torna, anche con alcuni pareri del Mit, ma soprattutto nel vademecum Anac dedicato all’affidamento diretto (del mese di giugno 2024). Documento in cui si ricorda che “complicare” il sistema di affidamento rispetto alle indicazioni espresse nell’articolo 50 potrebbe costituire aggravamento del procedimento con conseguente richiesta al Rup di tener conto del principio «sancito dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/20232» e di considerare, nel processo decisorio sulla scelta del sistema di affidamento, quanto previsto dall’art. 1 in termini di principio di risultato. Con la conclusione secondo cui in questa scelta al Rup è imposto «di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante».

 

La decisione di semplificare gli affidamenti
Analizzando il lavoro svolto dagli estensori del codice (in particolare la relazione/commento che accompagna il codice) emerge chiara la consapevolezza della necessità di ribadire le semplificazioni già sperimentate (non con risultati negativi) durante la gestione del post pandemia.

La consapevolezza di rendere il procedimento di scelta dell’aggiudicatario meno formale emerge chiaramente dallo schema dell’articolo 50 e, segnatamente, dalla fattispecie relativa alla procedura negoziata per lavori di importo pari o superiore al milione di euro di cui alla lettera d) del primo comma. La previsione stabiliva (come nel suo testo attuale) l’utilizzo della procedura negoziata con almeno 10 operatori «per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, previa adeguata motivazione». Fin dall’origine, pertanto, gli estensori – in ossequio ad una richiesta chiara di semplificazione espressa nella legge quadro n. 78/2022 –, hanno cercato di disciplinare l’attività istruttoria del Rup orientandola al principio di risultato.

Ciò è quanto si legge nell’articolo 2, lettera e) della legge citata in cui si esige (dagli estensori) di apportare una «semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti» La disposizione, poi, come noto è stata modificata nella versione definitiva con l’eliminazione dell’inciso che richiedeva una adeguata motivazione in caso di aggravamento del sistema di affidamento. Pertanto, oggi, la facoltà di cambiare sistema di affidamento rispetto alla indicazione normativa è espressa solo per i casi sopra citati, ovvero per lavori collocati nella fascia dal milione di euro fino al sottosoglia.

Nell’ambito delle micro soglie (per gli affidamenti diretti) non è stata espressa analoga scelta né, nonostante le richieste, si sono apportate modifiche con il correttivo o con il recente decreto Infrastrutture (Dl 73/2025). Conferma della scelta consapevole di semplificare i “micro” contratti emerge anche dalle disposizioni relative alle concessioni sottosoglia per le quali invece è stato confermato il rigore della procedura negoziata con almeno 10 operatori e nel rispetto della rotazione (anche degli inviti).

È bene annotare, come emerge dalla giurisprudenza e nella pratica/operativa, che la fattispecie, ultra semplificata, dell’affidamento diretto risulta adattata in procedimentalizzazioni spesso oggetto di considerazione (negativa) del giudice soprattutto quando la formalizzazione tende a superare i vincoli della rotazione mentre può essere utile, se sviluppata nel dialogo istruttorio avviato dal Rup attraverso interpelli asimmetrici per “certificare” la congruità del prezzo.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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