Il Consiglio di Stato ricorda che la fase di evidenza pubblica costituisce parte integrante delle trattative
La fase di evidenza pubblica costituisce parte integrante delle trattative e pertanto, anche se ancora non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, non si può escludere la responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza.
Questo è quanto disposto con sentenza dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 5011/2025, pronuncia che riguarda una procedura di gara indetta sotto la vigenza del vecchio codice, ma che può essere applicata anche sotto la vigenza del Dlgs n. 36/2023 e che si discosta in parte da quanto enunciato dal Tar per il Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 229/2025 (articolo pubblicato in questo giornale lo scorso 4 giugno).
In particolare, un operatore economico ha presentato ricorso al Tar chiedendo il risarcimento dei danni alla stazione appaltante per aver adottato la determina di revoca della procedura concorsuale per l’affidamento di un servizio di trasporto dopo diverso tempo dall’avvio della procedura. Avverso la sentenza del Tar che riconosce la sua responsabilità precontrattuale e il conseguente risarcimento del danno la stazione appaltante soccombente presenta ricorso in appello. La stazione appaltante spiega che Il provvedimento di revoca si era reso necessario in seguito all’approvazione di una legge regionale che ha avocato a sé il servizio oggetto di appalto.
Il Collegio conferma quanto affermato dal giudice di prime cure. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, può sussistere una responsabilità precontrattuale della stazione appaltante che revoca legittimamente gli atti di aggiudicazione per sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie se questa ha tenuto un comportamento «contrario ai canoni di buona fede e correttezza», soprattutto se non ha agito con tempestività, in quanto pur «accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione» non ha «immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l’appalto».
Per il Consiglio di Stato la fase di evidenza pubblica «non si colloca al di fuori delle trattative, ma ne costituisce parte integrante» e pertanto anche se ancora non è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione non si può escludere la responsabilità precontrattuale in capo alla stazione appaltante. Nel caso in esame, la decisione di revocare la gara è motivata unicamente in ragione del fatto che, a seguito dell’approvazione della legge regionale, l’Amministrazione non avrebbe potuto più godere della contribuzione regionale per finanziare il servizio e tale comportamento non è corretto. Infatti, se avesse revocato la gara subito dopo aver ricevuto la nota della Regione e prima della scadenza della presentazione delle offerte, avrebbe impedito il verificarsi di danni patrimoniali connessi ai costi per la predisposizione dell’offerta. Pertanto la condotta dell’Amministrazione è da considerarsi come «colpevole e contraria al principio di buona fede e sussiste certamente il nesso eziologico tra la suddetta condotta, il danno evento e il danno conseguenza».
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
