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Soccorso istruttorio, la nostra guida/3

Focus in tre articoli per chiarire tutti i passaggi della procedura che permette di regolarizzare le offerte: l’intervento correttivo e l’azione amministrativa del Rup

 

Se le “tradizionali” forme di soccorso istruttorio (soccorso integrativo, sanante e processuale/di chiarimento) implicano l’esercizio di una azione amministrativa ovvero l’attivazione del Rup che richiede l’intervento dell’operatore economico (o può richiederlo come nel caso di richiesta di chiarimenti), una quarta ipotesi – inedita rispetto all’articolo 83, comma 9 del pregresso codice -, prescinde dall’attivazione della stazione appaltante. Si può ritenere, semplificando, che in questa peculiare ipotesi il Rup “subisce” l’intervento autonomo dell’operatore economico interessato. Si tratta del c.d. soccorso istruttorio correttivo.

La fattispecie

L’ipotesi in commento trova la sua disciplina nel comma 4 (di chiusura dell’articolo 101) in cui si spiega che «fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato».

Gli estensori chiariscono che la richiesta di rettifica – che deve essere «avanzata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda» -, può avvenire anche dopo la scadenza dei termini di presentazione dell’offerta purché prima dell’apertura delle offerte. In pratica, la disposizione specifica anche l’ambito operativo dell’intervento (le offerte) e la qualità dell’errore: deve trattarsi di un errore materiale e non consente in nessun modo di modificare le offerte.

Che questa forma “atipica” di soccorso non implichi nessuna azione amministrativa da parte del Rup (neppure la sua previsione nella legge di gara visto che si tratta di fattispecie eterointegrativa) viene chiarito dalla giurisprudenza. A tal riguardo, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. n. 2789/2025 spiega che questa ipotesi a differenza delle altre forme di soccorso, «si atteggia, (…) a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva” che “prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente(sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica».

Sempre gli estensori confermano tratti in comune tra questa ipotesi e la fattispecie del soccorso “sanante” (lettera b) primo comma art. 101) evidenziando che la correzione “postuma” rispetto ai termini di scadenza della partecipazione (e sempre che la correzione venga formulato prima dell’apertura dell’offerta tecnica o dell’offerta economica) «non sembra creare particolari problemi di trasparenza, né impone particolari oneri all’amministrazione appaltante di rendere edotti gli altri concorrenti, dal momento che questi ultimi potranno esercitare le loro facoltà di accesso alle offerte e agli altri atti di gara».

 

La correzione postuma
In relazione al termine entro il quale deve essere esercitata la prerogativa in commento, il Tar Puglia, sez. I, sent. n. 641/2025 ha spiegato che la stessa rende «possibile la rettifica per ciascun tipo di offerta (tecnica o economica e, soprattutto “loro apertura”) fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta».

Se così non fosse, prosegue questo giudice «non avrebbe avuto senso distinguere tra offerta tecnica e offerta economica, posto che il legislatore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento, genericamente, alla offerta unitariamente intesa».

Quanto affermato trova conferma nell’utilizzo «della congiunzione disgiuntiva “o”, mentre l’interpretazione accordata dalla ricorrente richiederebbe una congiunzione di tenore opposto (i.e. « e »). Diversamente, il comma in esame avrebbe specificato che la rettifica può avvenire sino all’apertura di una o della prima busta riguardante le offerte».

Sempre egli estensori hanno evidenziato che rimane fermo il fatto che «la rettifica» deve essere effettuata «in busta chiusa» (telematica) «con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di rettifica».

Il seggio di gara il Rup (nella gara al minor prezzo) o la commissione di gara “apre” la busta di rettifica “insieme all’offerta” interessata dalla correzione.

Si tratta, pertanto, di prerogativa ampliativa che il Rup, come detto, “subisce” dovendo anche verificare che l’intervento in realtà non determini «la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale» curando l’anonimato. Circostanza quest’ultima che verrà svelata in fase di predisposizione dei verbali e/o con l’accesso agli atti.

Il procedimento amministrativo

L’azione amministrativa, necessaria per l’attivazione delle fattispecie tradizionali di soccorso (al netto dell’ipotesi inedita del soccorso correttivo autonomamente attivata dall’operatore interessato), viene chiaramente (a differenza del pregresso regime) esplicitata nella disposizione in commento nei commi 1, 2 e 3.

Il procedimento prevede l’assegnazione di un termine «non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni» perché l’operatore economico si attivi producendo ciò che la stazione appaltante/ente concedente richiede.

Il comma 2 dell’articolo 101 – eliminando una volta per tutte ogni ambiguità sulla natura del termine del soccorso -, puntualizza che «l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara».

In pratica, l’operatore economico può richiedere anche chiarimenti sulla richiesta ma non per fini defatigatori.

Il termine perentori deve intendersi con riferimento al momento in cui il seggio di gara, la commissione o lo stesso Rup debbono proseguire l’azione amministrativa (il prosieguo della procedura) “sospesa” dalla richiesta di chiarimento. Nel senso che se i documenti/informazioni richiesti/e, pur fuori termine, dovessero pervenire prima della ripresa dei lavori, l’operatore non può essere escluso (valorizzando il principio di risultato). Autorizza una lettura in questo senso, ad es. la sentenza n. 1314/2025 del Consiglio di Stato (pur relativa al pregresso codice).

Ovviamente non è consentito, al Rup, duplicare la richiesta di soccorso (in questo senso il Tar Sardegna, n. 432/2025).

La dinamica del procedimento viene ripresta (nell’art. 101) anche in relazione al soccorso processuale/di chiarimento con la sottolineatura – sempre nei termini sopra detti -, per cui “l’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante” senza indicazione della penalizzazione ma che, per ovvie ragioni, si deve ritenere identica ai casi già spiegati ovvero l’esclusione del concorrente inadempiente (alla richiesta di chiarimento).

La competenza sul procedimento

Il procedimento amministrativo del soccorso compete, evidentemente, al Rup direttamente o in funzione di coordinamento. Questo emerge, oltre che dalla centralità del ruolo, anche da indicazioni specifiche, ad esempio circa la competenza sulla verifica della documentazione e sul presidio nei procedimenti di verifica dell’anomalia/congruità dell’offerta.

Ciò è quanto emerge dall’allegato I.2 del codice. Altresì emerge dalla stessa previsione generale della c.d. competenza residuale del Rup secondo cui, per ogni fase, “esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.

La previsione, ed in particolare l’allegato I.2, ammette anche una “normale” funzione di coordinamento (e di delega) visto che il procedimento (le attività istruttorie correlate) possono essere dal Rup delegate, ad esempio, al responsabile di fase, a tradizionali responsabili di procedimento, all’ufficio di supporto o a collaboratori a condizione che la decisione finale (ammissione o esclusione) rimanga in capo al responsabile unico del progetto.

 

 

 

FONTI      Stefano Usai        “Enti Locali & Edilizia”

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