La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Nel nuovo Codice degli appalti, Dlgs 36/2023, la redazione del Dip (documento di indirizzo alla progettazione) è sempre obbligatorio per lavori sotto soglia, anche in caso di progettazione interna alla stazione appaltante? L’articolo 23, comma 4, del Dlgs 50/2013 (vecchio Codice) trova ancora corrispondenza nel nuovo Codice?
La risposta dell’esperto: Si ritiene che il documento di indirizzo alla progettazione (Dip), previsto dall’articolo 3 dell’allegato I.7 del Dlgs 36/2023 (Codice degli appalti), sia richiesto anche nel caso di progettazione affidata internamente dalla stazione appaltante per valori sotto soglia. In assenza, allo stato, di indicazioni regolatorie o interpretative della giurisprudenza, a orientare verso questa soluzione è la lettura coordinata dell’articolo 3 dell’allegato I.7 e dell’articolo 48 del Codice degli appalti. L’articolo 3.1 dell’allegato I.7 al Codice prevede – in linea generale, senza distinzione di soglie – la necessità del Dip anche per la progettazione di lavori intramoenia a opera di personale della stazione appaltante. In base all’articolo 48, comma 4, del Codice degli appalti, poi, «ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente parte, le disposizioni del Codice». Tra tali disposizioni derogatorie non sono contenute le norme del Codice degli appalti riguardanti la progettazione, la cui disciplina rimane contenuta nell’articolo 41 e nell’allegato I.7, cui l’articolo 41 fa rinvio.
Si osserva, anche, che l’articolo 1.6 dell’allegato I.7 del Codice degli appalti ha previsto in modo testuale le ipotesi di eventuale esclusione di un livello di progettazione; è il caso del Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali), che l’allegato in questione indica come obbligatorio per interventi di valore superiore alla soglia dell’articolo 14 del Codice, e invece, come facoltativo per i lavori compresi tra 150mila euro e la soglia stessa. Analoga possibilità di esclusione dalla redazione di documenti afferenti alla fase di progettazione non è, invece, stata prevista relativamente al documento di indirizzo alla progettazione disciplinato dall’articolo 3 dell’allegato I.7, ed è quindi plausibile ritenere che la redazione del Dip sia obbligatoria.
L’articolo 23, comma 4, del previgente Dlgs 50/2016 (vecchio Codice degli appalti) disponeva che, rispetto alle tre fasi progettuali (preliminare, definitivo, esecutivo), le prime due potevano essere escluse alla condizione che il livello successivo esprimesse anche i contenuti delle progettazioni omesse. La legge delega 78/2022, all’articolo 1, comma 2, lettera q, ha previsto una semplificazione dei livelli di progettazione attraverso la loro riduzione a due forme – il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) e il progetto esecutivo – integrate dal Dip, derogabili per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Lo stesso articolo 41, commi 2 e 3, del Dlgs 36/2023 indica i contenuti minimi del documento di indirizzo alla progettazione, mediante rinvio all’allegato I.7, consentendo nei limiti citati un margine di discrezionalità «in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare» (articolo 3.1), da interpretare alla luce del principio di risultato contenuto nell’articolo 1 del medesimo decreto. Concludendo, allo stato attuale, la redazione del documento di indirizzo alla progettazione risulta contemplata anche in relazione agli appalti di lavori sotto soglia, con progettazione interna alla stazione appaltante.
FONTI Anna Laura Ferrario “Enti Locali & Edilizia”
