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Appalti in concessione: richiamo ANAC sui criteri di stima degli importi

In un nuovo parere, l’Autorità ricorda che servono coerenza con i dati reali e rispetto dei criteri oggettivi previsti dal Codice dei contratti pubblici

 

Qual è il corretto metodo per stimare il valore di una concessione? E fino a che punto la stazione appaltante può esercitare la propria discrezionalità tecnica senza cadere in valutazioni arbitrarie?

 

Stima del valore di una concessione: il richiamo di ANAC alle SA
A ribadire i limiti sull’operato delle amministrazioni, soprattutto nei casi in cui una concessione riguardi servizi di modesto impatto economico (ma con elevata rilevanza per l’utenza), è l’ANAC, con la Delibera del 9 luglio 2025, n. 273.

La vicenda riguarda una procedura aperta indetta per la concessione del servizio bar all’interno di un liceo, con un valore fissato di oltre 1 milione di euro per cinque anni, ossia oltre 200mila euro annui. L’istanza è stata presentata dall’OE uscente, che ha contestato l’evidente sproporzione tra la stima dell’appalto e il fatturato effettivo generato durante la precedente gestione, pari a circa 55.000 euro annui.

Un’indicazione che l’Autorità ha ritenuto pertinente, affermando che la determinazione del valore della concessione, pur formalmente espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, deve fondarsi su criteri oggettivi e coerenti con la realtà del servizio da affidare.

 

Importo della concessione ed equilibrio economico-finanziario: cosa prevede il Codice Appalti
Sul punto, ANAC ha ricordato che l’art. 179 del d.Lgs. n. 36/2023 impone una stima basata su “metodo oggettivo”, e che l’equilibrio economico-finanziario della concessione (art. 177) può essere garantito solo se l’operatore è messo in condizione di formulare un’offerta consapevole. Senza dati attendibili – e in primis senza una corretta valorizzazione del fatturato storico – l’intero impianto del Piano Economico Finanziario risulta compromesso.

Secondo la disciplina di riferimento, è l’ente concedente nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica a dover “stimare” il valore della concessione sulla base del fatturato totale generato dal concessionario.

Sebbene i criteri adottati fossero in termini generali legittimi, tuttavia per l’Autorità non sono stati attuati correttamente, stante una serie di criticità e inesattezze nella loro applicazione.

 

I limiti alla discrezionalità della Stazione Appaltante
Se generalmente le valutazioni afferenti alla sfera della discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti – sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (e dell’ANAC), questo sindacato sussiste nel caso in cui siffatte valutazioni discrezionali siano invece manifestamente inficiate da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Nel caso esaminato, i parametri utilizzati dalla SUA risultavano:

  • non giustificati (es. adesione dell’80% dell’utenza scolastica);
  • arbitrari (es. spesa media calcolata su un prezzo superiore a quello indicato negli atti di gara);
  • non realistici (es. numero dei giorni di apertura sovrastimato rispetto al calendario scolastico effettivo).

Di conseguenza, doveva ritenersi opportuna una maggiore precisione nelle stime effettuate, laddove quelle effettuate dalla SUA risultano del tutto disancorate dalle indicazioni dell’ente concedente.

 

Conclusioni: rivedere criteri e valore della concessione
In conclusione, ANAC ha specificato che, in riferimento alla determinazione della stima del valore della concessione la stazione appaltante non ha agito in conformità alla disciplina di riferimento, invitandola a:

  • rivedere l’importo, sulla base di criteri scelti secondo i principi logici, e in coerenza rispetto alla situazione di fatto in cui il servizio dovrà essere svolto;
  • adeguare la disciplina di gara laddove possibile, fatta salva in ogni caso la possibilità di agire in via di autotutela.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News